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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto temporaneo di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate su determinate arterie stradali della provincia di Belluno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Prefetto di Belluno del 23 gennaio 2026, con cui era stata disposta, in determinati periodi e su specifiche arterie stradali, l'interdizione alla circolazione dei mezzi pesanti di massa superiore a 7,5 tonnellate. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorrere possa, i pareri di ANAS S.p.A. e Veneto Strade S.p.A., la nota della Sezione di Polizia Stradale di Belluno e i pareri favorevoli acquisiti nelle riunioni sulla viabilità olimpica, non messi a disposizione della ricorrente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione della legittimità della determinazione prefettizia sotto i profili della manifesta illogicità e sproporzione della misura e del pregiudizio derivante dall'interdizione alla circolazione. È stata fatta salva l'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Confermando le valutazioni già espresse nella fase monocratica, ha ritenuto che il decreto prefettizio non presentasse profili di manifesta illogicità o sproporzione rispetto alla finalità perseguita e alla natura temporanea della misura. Il Collegio ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza di pregiudizi gravi e irreversibili a carico dell'impresa tali da rendere intollerabile il sacrificio imposto, considerando prevalente la tutela della sicurezza dei trasporti. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della questione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a., per la verifica dell'interesse alla definizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata e respinta per insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 72-bis c.p.a.

    È stato applicato per rinviare la causa a una successiva camera di consiglio finalizzata alla verifica dell'interesse alla definizione del giudizio.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    La ricorrente ha fatto salva l'azione di condanna al risarcimento dei danni; l'ordinanza non decide tale domanda.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una misura prefettizia temporanea di interdizione alla circolazione può essere mantenuta quando non emergano profili di manifesta illogicità o sproporzione rispetto alla finalità di tutela della sicurezza dei trasporti.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa in assenza di un pregiudizio grave e irreversibile; il sacrificio economico o organizzativo derivante da una limitazione temporanea della circolazione deve essere valutato comparativamente con l'interesse pubblico alla sicurezza dei trasporti.
  • La verifica della permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio può essere disposta mediante rinvio a successiva camera di consiglio ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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