Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni di mancato rinnovo della concessione del chiosco-bar e bando per il nuovo affidamento in concessione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo, le comunicazioni del Comune del 9 luglio 2025 e del 17 dicembre 2025 relative al mancato rinnovo, alla prima scadenza, della concessione del chiosco-bar presso il Parco Budenheim. Con motivi aggiunti ha impugnato il bando pubblicato dal Comune per il nuovo affidamento in concessione del chiosco-bar. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il ricorso sostiene, in sostanza, l'illegittimità del mancato rinnovo e del successivo bando; il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori vizi dedotti. Il Comune ha dichiarato di avere ritirato in autotutela il bando impugnato con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. In particolare, il Comune aveva già manifestato alla concessionaria, con la nota del 9 luglio 2025, la volontà di non procedere al rinnovo; tale nota non risultava autonomamente impugnata. Inoltre, la facoltà di rinnovo della concessione era prevista nell'interesse del Comune e l'impresa non appariva titolare di un'aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo. Quanto al bando impugnato con motivi aggiunti, il Comune aveva dichiarato di averlo ritirato in autotutela. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, nel sommario esame, sufficienti profili di fondatezza.
Massime di principio
- La domanda cautelare può essere respinta quando, nel sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza.
- La previsione di una facoltà di rinnovo della concessione nell'interesse dell'amministrazione non attribuisce automaticamente al concessionario un'aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo.
- La mancata autonoma impugnazione dell'atto con cui l'amministrazione abbia già manifestato la volontà di non rinnovare una concessione può incidere negativamente sulla fondatezza della domanda cautelare proposta contro una successiva comunicazione confermativa.
- Il ritiro in autotutela del bando impugnato può escludere l'utilità della sospensione cautelare del bando stesso, fermo restando quanto eventualmente da valutare nel merito circa gli effetti processuali del ritiro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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