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Ordinanza

Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore di -OMISSIS- in data 11 marzo 2025, notificato in data 27 novembre 2025, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 18 settembre 2024;

Giustizia amministrativa202502606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore adottato l’11 marzo 2025 e notificato il 27 novembre 2025, con il quale gli è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Il giudizio cautelare ha richiesto l’acquisizione del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e della sentenza della Corte di cassazione del 15 ottobre 2025, relativa alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. La Corte di cassazione aveva annullato, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia di condanna. Il ricorrente ha inoltre rappresentato il pregiudizio derivante dalla revoca e la propria situazione familiare, essendo sposato e padre di quattro figli minori nati e cresciuti in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha sospeso l’efficacia del decreto di revoca. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, da un lato, nelle motivazioni della sentenza della Corte di cassazione del 15 ottobre 2025, che ha annullato, seppure con rinvio, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 609-bis c.p.; dall’altro, nell’inadeguata valutazione della situazione familiare del ricorrente, con particolare riguardo al matrimonio e alla presenza di quattro figli minori nati e cresciuti in Italia. Il periculum è stato ritenuto sussistente in relazione al pregiudizio allegato. In luogo della definizione della controversia, il giudice ha ordinato alla Questura di riesaminare la posizione del ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, alla luce delle considerazioni indicate. La trattazione di merito è stata fissata per il 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, anche in ragione del fatto che l’annullamento della condanna da parte della Corte di cassazione era successivo all’adozione del provvedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare può essere accolta quando risultano sussistenti i presupposti cautelari, avuto riguardo al pregiudizio allegato e agli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

  • art. 609-bis c.p.

    La sentenza di condanna per il reato richiamato costituiva un elemento rilevante nel procedimento di revoca, ma il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione è stato considerato dal giudice cautelare ai fini della rivalutazione della posizione amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’annullamento con rinvio di una sentenza penale di condanna rilevante per l’adozione di un provvedimento amministrativo impone una rivalutazione della posizione dell’interessato, senza che il giudice cautelare debba definire in via definitiva gli effetti penali della pronuncia.
  • Nel valutare la legittimità cautelare della revoca di un titolo di soggiorno, l’amministrazione deve considerare adeguatamente la situazione familiare dello straniero, inclusa la presenza di figli minori nati e cresciuti in Italia.
  • La sospensione cautelare del provvedimento può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato entro un termine fissato dal giudice, alla luce degli elementi sopravvenuti e delle carenze valutative individuate.
  • La sopravvenienza, successiva all’adozione dell’atto amministrativo, di una pronuncia penale favorevole all’interessato può giustificare la tutela cautelare e la riedizione del potere, anche quando l’amministrazione non poteva tenerne conto al momento dell’adozione dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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