Cassazione Civile, Ordinanza n. 28622/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La controversia nasce dall’ammissione al passivo, in una procedura di amministrazione straordinaria, di un credito di regresso sorto in capo alla società garante dopo l’escussione da parte della banca finanziatrice. In un precedente giudizio di legittimità era stata già accolta la censura relativa all’omessa pronuncia sugli interessi. In sede di rinvio, il Tribunale ha riconosciuto il credito in privilegio anche per gli interessi, ma ha limitato il tasso speciale previsto dalla disciplina sugli interventi pubblici di sostegno alle imprese all’anno in corso alla data di apertura della procedura, applicando per il periodo successivo il tasso legale ex art. 1284 c.c. La ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1 e 9, comma 4, d.lgs. 123/1998, 54 l.fall., 1284 e 2749 c.c., sostenendo che l’art. 2749 c.c. richiamerebbe, per la collocazione privilegiata degli interessi, non il tasso legale generale dell’art. 1284 c.c., ma anche il tasso speciale previsto dalla normativa settoriale sugli interventi pubblici, con conseguente estensione di tale tasso oltre l’apertura della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in materia concorsuale, l’espressione "misura legale" richiamata dall’art. 2749 c.c. ai fini dell’estensione del privilegio agli interessi va intesa come tasso legale generale di cui all’art. 1284 c.c., e non come tasso speciale previsto dalla disciplina sostanziale del singolo credito. Di conseguenza, per il credito ammesso al passivo, il tasso speciale del d.lgs. 123/1998 opera solo entro i limiti temporali della collocazione privilegiata riconoscibile alla luce della disciplina concorsuale; per il periodo successivo alla data rilevante per l’apertura della procedura, gli interessi sono dovuti al tasso legale. Il ricorso è stato rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 123/1998
"interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente ... maggiorato di cinque punti percentuali"
disciplina speciale della restituzione degli interventi pubblici di sostegno alle imprese; non deroga, nella sede concorsuale, ai limiti di estensione del privilegio fissati dalla disciplina generale dell’art. 2749 c.c.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
norma richiamata per l’ammissione in privilegio del credito principale e degli accessori.
in materia fallimentare richiama l’art. 2749 c.c. e delimita la decorrenza degli interessi privilegiati fino al deposito del progetto di riparto, anche parziale.
il rinvio alla "misura legale" riguarda il tasso legale generale ex art. 1284 c.c., non il tasso speciale previsto da leggi settoriali per il credito principale.
costituisce il parametro del tasso legale applicabile agli interessi che maturano oltre i limiti della collocazione privilegiata nella procedura concorsuale.
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina degli interventi pubblici di sostegno.
richiamato insieme all’art. 2749 c.c. per sostenere la limitazione temporale degli interessi privilegiati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concorso tra creditori, il rinvio dell’art. 2749 c.c. alla "misura legale" degli interessi va inteso come rinvio al tasso legale generale dell’art. 1284 c.c., salvo che una diversa disciplina concorsuale disponga espressamente altrimenti.
- Le leggi speciali che determinano il tasso di interesse dovuto sul credito principale non si estendono automaticamente alla fase concorsuale per il tramite dell’art. 2749 c.c., se il sistema speciale del concorso rinvia alla misura legale in senso tecnico-generale.
- Per i crediti privilegiati insinuati al passivo, gli interessi privilegiati restano soggetti ai limiti temporali e quantitativi posti dalla disciplina fallimentare, che prevale sulla regolazione speciale del singolo rapporto obbligatorio.
- Quando il credito è ammesso al passivo in privilegio, la disciplina concorsuale può consentire interessi al tasso speciale solo entro il perimetro della collocazione privilegiata; per il periodo eccedente opera il tasso legale.
- In sede di legittimità, la violazione di legge è esclusa se il giudice di merito applica il consolidato orientamento secondo cui gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. rinviano al tasso legale generale e non ai tassi speciali settoriali.
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