Sentenza del 06/02/2015 n. 2229 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE - Dichiarazione - Errori del contribuente - Emendabilità - Ammissibilità - Fondamento - Scadenza del termine per la presentazione - Irrilevanza - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deduzione, ai fini dell’imposta di successione dovuta per la successione di C.A.S., di passività che l’erede aveva dichiarato e documentato oltre il termine previsto. L’Agenzia ha proposto due motivi: ha denunciato la violazione degli artt. 23, 30 e 31, comma 3, del d.lgs. n. 346/1990, sostenendo che le passività dovessero essere documentate entro tre anni dall’apertura della successione; ha inoltre lamentato l’omessa motivazione della sentenza regionale, che aveva reputato utili documenti prodotti in appello senza considerare lo scostamento tra le passività dichiarate e quelle documentate. In via preliminare, C.C. aveva eccepito la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 13 marzo 2010, ultimo giorno utile, e la notifica, non riuscita per una circostanza non imputabile alla ricorrente, era stata riattivata il 23 marzo 2010, entro un termine ragionevole; la notifica ha quindi conservato gli effetti dalla data iniziale. Ha poi rigettato entrambi i motivi, affermando che gli errori nella dichiarazione di successione sono emendabili anche dopo la scadenza del termine, senza che l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346/1990 introduca una decadenza. La notifica dell’avviso di liquidazione non preclude la correzione, ma incide sull’onere della prova: dopo la notifica spetta al contribuente dimostrare la correttezza della modifica. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto provate le passività relative all’acquisto di quote societarie e ai mutui fondiari; la censura dell’Agenzia sulla documentazione prodotta in appello era generica e non contestava il rispetto del termine processuale di deposito. Ricorso rigettato; spese processuali compensate per l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
Conseguentemente, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in base al regime pro tempore vigente, tenuto conto della sospensione feriale, veniva a maturazione il 13-3-2010.
La Corte applica il termine lungo per impugnare, calcolato secondo il regime vigente all’epoca e tenendo conto della sospensione feriale, per verificare la tempestività del ricorso.
Art. 23 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
in tema di imposta di successione, gli errori del contribuente sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale del sistema tributario secondo cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione, nonchè dei principi di collaborazione e di buona fede che devono improntare i rapporti tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente;
Il termine previsto per dedurre e provare passività non indicate non impedisce di correggere errori della dichiarazione di successione. La documentazione delle passività può essere prodotta nel processo, fermo il rispetto dei termini processuali e delle regole sull’onere della prova.
Art. 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
alla correzione non osta nè l'intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, non avendo detto termine natura decadenziale e non ostandovi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, in ordine alle modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione stessa, nè finanche la circostanza che l'amministrazione abbia provveduto alla notifica dell'avviso di liquidazione, in quanto tale circostanza si riflette soltanto sul regime dell'onere della prova in giudizio quanto alla effettività degli elementi risultanti dalla correzione.
La disposizione sulle modifiche agli elementi della dichiarazione non stabilisce una preclusione o decadenza che escluda l’emendabilità degli errori. La correzione resta possibile anche dopo l’avviso di liquidazione; se avviene in sede contenziosa dopo la notifica, il contribuente deve provarne la fondatezza.
Artt. 50 e seguenti del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
Codesto ulteriore indirizzo assume, in particolare, che la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31 salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e seg.,
La possibilità di correggere la dichiarazione dopo la scadenza del termine non esclude, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina tributaria.
Art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Una simile motivazione, afferente la valutazione della prova, è stata censurata in termini del tutto generici, praticamente sull'unico rilievo che la documentazione afferente era stata prodotta solo in appello, cosa che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in astratto consente.
La produzione documentale in appello è astrattamente consentita; la contestazione della sua ammissibilità non basta se non affronta le specifiche regole processuali applicabili al deposito.
Art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente nulla ha dedotto in ordine al rispetto, unicamente rilevante, del termine all'uopo fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 applicabile anche al giudizio d'appello in forza del rinvio operato dall'art. 61 del D.Lgs. detto.
Per contestare efficacemente documenti prodotti in appello occorre dedurre la violazione del termine processuale di deposito previsto dall’art. 32, applicabile anche al grado d’appello.
Art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente nulla ha dedotto in ordine al rispetto, unicamente rilevante, del termine all'uopo fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 applicabile anche al giudizio d'appello in forza del rinvio operato dall'art. 61 del D.Lgs. detto.
La norma estende al giudizio d’appello, tramite rinvio, il termine per il deposito documentale previsto dall’art. 32.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione non è una confessione né crea da sola l’obbligazione tributaria: gli errori possono essere corretti anche dopo la scadenza del termine dichiarativo.
- La correzione resta possibile anche dopo la notifica dell’avviso di liquidazione, ma, se proposta in giudizio dopo la notifica, spetta al contribuente provare l’effettività e la correttezza degli elementi rettificati.
- La produzione di documenti in appello può essere ammessa; chi la contesta deve indicare in modo specifico la violazione del termine processuale di deposito, non limitarsi a rilevare che i documenti sono stati prodotti in quel grado.
- Se una notifica tempestivamente avviata non riesce per una causa non imputabile al richiedente, la ripresa del procedimento notificatorio entro un tempo ragionevole può conservarne gli effetti dalla data della prima attivazione.
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