Cassazione Penale, Sentenza n. 18030/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen., per avere la Corte d'appello aumentato la misura dell'aumento applicato a titolo di continuazione "interna" alle condotte di resistenza (applicando un aumento di mesi due per ciascun episodio invece della misura più favorevole di un mese complessivo stabilita in primo grado), con conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio senza impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la violazione del divieto di reformatio in peius e annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per i capi A) (illecita detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e B) (resistenza a pubblico ufficiale). La Corte ha rideterminato la pena complessiva per i capi A) e B) in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, lasciando ferma la pena per il capo C) (detenzione di materie esplodenti, art. 678 c.p.: mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda). La rettifica è stata operata direttamente in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: il giudice d'appello non può aggravare il trattamento sanzionatorio su elementi della sentenza non impugnati dall'imputato; si estende a tutti gli elementi autonomi che contribuiscono alla determinazione della pena.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla cumulazione/quantificazione delle pene per reati continuati; utilizzata nel contesto della determinazione degli aumenti per continuazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (capo A); considerata reato contiguo posto in continuazione con i reati di resistenza.
Contravvenzione relativa alla detenzione di materie esplodenti (capo C); pena di mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda confermata dalla Cassazione.
Nel testo della sentenza indicato quale norma riconducibile al capo B) ritenuto reato più grave ai fini della determinazione della pena base; la Corte d'appello aveva individuato tale reato come più grave su cui innestare gli aumenti.
Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Giurisprudenza della Cassazione che afferma che il divieto di reformatio in peius in appello riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma anche tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; richiamata per vietare l'aumento della pena base in appello.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'annullamento senza rinvio e di rettificare direttamente in sede di legittimità gli errori emendabili di determinazione della pena, come avvenuto nel caso in esame.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice di appello di peggiorare elementi della sentenza non impugnati dall'imputato; questo riguarda non solo la pena complessiva ma anche le componenti autonome che la determinano (pena base, aumenti per continuazione, recidiva, ecc.).
- Quando il primo giudice ha applicato un aumento favorevole e non vi è impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la Corte d'appello non può aumentare quella stessa componente (es. misura dell'aumento per continuazione interna).
- Nella determinazione della pena in presenza di continuazione va rispettato l'ordine logico-operativo: individuare il reato più grave e la pena base, applicare gli aumenti pertinenti (es. recidiva), sommare gli aumenti per ciascun episodio di continuazione interna nei limiti stabiliti e poi applicare eventuali continuazioni esterne, riduzioni per rito abbreviato o altre diminuenti.
- Se l'errore di quantificazione della pena è meramente giuridico-contabile e correggibile senza necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In situazioni analoghe il rimedio pertinente è il ricorso per cassazione per violazione del divieto di reformatio in peius: il difensore deve evidenziare l'elemento specifico peggiorato in appello e richiedere la rettifica o l'annullamento senza rinvio quando l'errore è emendabile.
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