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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17893/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la rideterminazione della pena in sede di rinvio relativa al reato previsto dall'art.73, co.5, d.P.R. 309/90 (capo d) - detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo e quantità imprecisati. L'imputato era stato assolto da altre imputazioni (capi a, b, c) relative a distinti episodi; la Corte territoriale, nel motivare l'aumento della pena rispetto al minimo edittale, aveva fatto riferimento a pregresse condotte originariamente contestate e aveva aumentato la pena rispetto a quella precedentemente inflitta, con possibile violazione del divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che non è consentito richiamare, ai fini della determinazione della pena, condotte per le quali l'imputato è stato assolto nel giudizio di merito. Ha inoltre ribadito il principio del divieto di reformatio in peius in sede di rinvio: l'imputato non può trovarsi in una situazione peggiorativa in conseguenza di un giudizio di rinvio scaturito dalla sua impugnazione. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 73, co. 5

    Norma delittuosa costituita dalla detenzione illecita di sostanze stupefacenti di tipo e quantità imprecisati; la Cassazione ha confermato che la determinazione della pena deve attenersi al fatto concretamente accertato (unico episodio relativo al capo d).

  • Codice penale, art. 132

    Riguarda la determinazione della pena in astratto e i limiti edittali; impugnazione riguardava la corretta applicazione dei criteri di determinazione della pena rispetto al minimo edittale.

  • Codice penale, art. 133

    Riguarda i criteri specifici per la quantificazione della pena (circostanze, metodo di commisurazione); la censura denunciava applicazione erronea o insufficiente motivazione rispetto allo scostamento dal minimo.

  • Codice di procedura penale, art. 597, co. 3

    Richiamato in ordine a questioni processuali connesse all'impugnazione e al giudizio di rinvio; la Corte ha rilevato violazioni nella motivazione della Corte territoriale in tema di utilizzo di fatti da cui l'imputato era stato assolto.

  • Codice di procedura penale, art. 627

    Norma d'ordine procedurale citata tra quelle rilevanti nel ricorso; la decisione si concentra però sui limiti all'aggravamento della posizione dell'imputato in sede di rinvio e sull'uso di fatti esclusi da condanna.

  • Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenza della Cassazione)

    Principio consolidato secondo il quale, anche in sede di rinvio, non è consentito peggiorare la posizione dell'imputato rispetto all'esito più favorevole già intervenuto a seguito della sua esclusiva impugnazione; la Corte lo applica per annullare l'aggravamento della pena operato dalla Corte d'appello di Firenze.

Massime di principio

  • In sede di determinazione della pena il giudice non può fondarsi su condotte o fatti per i quali l'imputato è stato assolto: gli elementi esclusi dalla responsabilità non possono essere utilizzati per aumentare la sanzione.
  • Il divieto di reformatio in peius si applica anche nel giudizio di rinvio: l'imputato non può trovarsi in una posizione peggiore a seguito di una sentenza resa in esito alla sua impugnazione e al successivo rinvio.
  • Quando il giudice si discosta dal minimo edittale deve motivare il perché dello scostamento facendo riferimento esclusivamente a circostanze concrete e pertinenti al fatto accertato e non a elementi che erano stati esclusi o che non hanno dato luogo a condanna.
  • Se la Corte di cassazione rileva vizi nella motivazione o nell'uso di elementi non ammissibili ai fini della quantificazione della pena, può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla sola pena.
  • In processi con sentenze di merito e successivi rinvii è essenziale raffrontare l'esito più favorevole ottenuto dall'imputato a seguito della sua impugnazione con le decisioni successive per valutare eventuali peggioramenti vietati.

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