Cassazione Penale, Sentenza n. 17891/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per Cassazione basato su un unico motivo sostanziale: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 61 e 69 cod. pen. La difesa contestava (1) l'applicazione, al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen. (che richiederebbe un elemento intenzionale non compatibile con una condotta colposa) e (2) l'omessa valutazione di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra l'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen. e le aggravanti comuni riconosciute in sentenza.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo (contestazione dell'aggravante teleologica) perché non devoluto al giudice di appello. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'Appello non ha effettuato il giudizio unitario di bilanciamento tra l'attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7 e le aggravanti comuni ex art. 61, comma 1, n. 2 e 3, alla luce della disciplina di cui all'art. 590-quater e della giurisprudenza di legittimità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, altra sezione; regolamentazione delle spese demandata a detto giudice.
Norme richiamate
Le circostanze aggravanti speciali previste dal secondo, quinto e sesto comma impediscono che attenuanti concorrenti siano considerate equivalenti o prevalenti rispetto ad esse; l'attenuante del comma 7 resta suscettibile di confronto con aggravanti comuni
Si tratta di aggravanti comuni che, se riconosciute, devono essere sottoposte a giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti (in particolare con l'attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7), salvo il divieto espresso di comparazione per le aggravanti "privilegiate"
Disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; è imprescindibile quando le attenuanti possono essere confrontate con aggravanti comuni
Stabilisce che, in presenza di alcune aggravanti speciali (es. quelle di cui all'art. 589-bis), le attenuanti diverse da quelle degli artt. 98 e 114 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a tali aggravanti, ma non esclude il giudizio di comparazione con le aggravanti comuni
Principio di "tantum devolutum, quantum appellatum" (giurisprudenza)
richiamata Sez. 5, n. 12472 del 04/02/2020
Non è ammissibile in Cassazione contestare circostanze (aggravanti) non dedotte in appello: sul punto si è formato il giudicato
Massime di principio
- Non è possibile dedurre in Cassazione questioni relative a circostanze (aggravanti o attenuanti) che non siano state oggetto di impugnazione in sede di appello; tali censure risultano inammissibili per il principio "tantum devolutum, quantum appellatum".
- Quando concorrono aggravanti "privilegiate" (es. quelle previste dall'art. 589-bis) e attenuanti speciali, il divieto di comparazione si applica solo nei limiti espressi dalla norma: le attenuanti possono invece essere sottoposte a giudizio di bilanciamento con le aggravanti comuni (art. 61).
- Il giudizio di bilanciamento (art. 69) ha natura unitaria e deve coinvolgere tutte le circostanze rilevanti per la determinazione della pena; la sua omissione rispetto alle circostanze confrontabili è vizio che può determinare l'annullamento della parte sanzionatoria della sentenza.
- Se la Corte d'appello non compie il confronto richiesto tra attenuanti e aggravanti comuni, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente al trattamento della pena e rinviare per un nuovo giudizio di determinazione della sanzione.
- In fase difensiva, per tutelare la possibilità di sindacato in Cassazione, è fondamentale devolvere espressamente in appello tutte le questioni relative alla qualificazione e all'applicabilità di aggravanti e attenuanti, nonché chiedere esplicitamente il bilanciamento ex art. 69 quando pertinente.
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