Cassazione Penale, Sentenza n. 17896/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e richiesta di riduzione della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) insufficiente e illogica motivazione da parte della Corte d'appello sulla negazione delle attenuanti generiche, nonostante il buon comportamento processuale (scelta del rito abbreviato, rispetto degli obblighi cautelari, rinuncia ai motivi di merito in appello) e documenti difensivi depositati via PEC; 2) errato calcolo della pena in presenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale e contraddittorietà nella determinazione della pena (riferimento agli artt. 63, comma 4, 132 e 133 c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva a sua volta confermato la condanna del Tribunale. L'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 603-bis c.p., commi 2 e 4, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e a euro 4.600,00 di multa (pena già ridotta per il rito abbreviato). La Cassazione ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche, sottolineando la gravità dei fatti e la mancanza di reale resipiscenza. È stato confermato il corretto applicamento del principio di coordinamento tra aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.) nella determinazione della pena e l'uso del parametro della circostanza più grave ai fini del calcolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabili entrambe le aggravanti ad effetto speciale: il comma 2 (pena base più alta) e il comma 4 (aggravante specifica che aumenta la pena da un terzo alla metà). Nella determinazione della pena è stata individuata come più grave l'aggravante del comma 4 in base al massimo edittale, e applicato il principio di coordinamento tra aggravanti ad effetto speciale.
art. 63 cod. pen.
Applicazione del principio moderatore per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: l'aumento complessivo deve tener conto della circostanza più grave e non può determinare una pena inferiore al più alto minimo edittale previsto dalle circostanze concorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alla giurisprudenza che interpreta la riforma del 2008: lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi idonei o sulla base di precedenti penali che esprimono disvalore.
art. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena e del calcolo delle circostanze, posto che la determinazione concreta della pena rientra nel potere discrezionale del giudice nei limiti dell'iter motivazionale.
Giurisprudenza (Sez. U, Indelicato)
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011 (P.G. c/ Indelicato)
Principio richiamato: in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, quella più grave è individuata con criterio del massimo edittale (a parità di massimo si guarda al minimo); l'aumento concretamente irrogato non può essere inferiore al più alto minimo edittale previsto dalle circostanze concorrenti.
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche può essere legittima se il giudice indica elementi ostativi (gravità del fatto, mancanza di resipiscenza, precedenti) anche senza esaminare ogni singola deduzione difensiva: è sufficiente una motivazione di preponderanza
- Il solo buon comportamento processuale o la scelta del rito abbreviato non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche; è utile documentare elementi concreti di ravvedimento e di reinserimento sociale
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice e la Cassazione interviene solo se manca una congrua motivazione o vi è palese illogicità; una motivazione puntuale e coerente rende insindacabile la scelta del giudice di merito
- In presenza di più aggravanti ad effetto speciale va applicato il principio (Indelicato) di individuare la circostanza più grave con riferimento al massimo edittale e, a parità, al minimo: l'aumento complessivo non può essere inferiore al più alto minimo edittale delle circostanze concorrenti
- Per ottenere un esito favorevole in casi analoghi è strategico produrre prove e documenti che dimostrino reale ravvedimento, assenza di pericolosità sociale e attività di reinserimento, e chiedere al giudice di motivare specificamente sui punti prodotti in memoria
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