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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17890/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, parte civile, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore. Ha articolato due motivi: (1) censura sul presunto tardivo deposito della motivazione della sentenza di primo grado (contestazione relativa all'applicabilità della "sentenza con motivazione contestuale" e al computo del termine d'impugnazione); (2) censura per violazione dell'art. 601 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto procedere alla prosecuzione del giudizio solo con le altre parti civili senza aver citato nuovamente la ricorrente, atteso che la mancata citazione inciderebbe sul diritto della parte civile ad essere coinvolta nel giudizio di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la premessa della ricorrente: il dispositivo era stato pronunciato il 19/9/2018 e la motivazione è stata depositata entro il termine di quindici giorni (3/10/2018) previsto dall'art. 544 c.p.p., per cui l'appello del 20/11/2018 era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. Sul secondo motivo ha ritenuto che l'obbligo di citazione previsto dall'art. 601 c.p.p. rileva se la riforma della sentenza può incidere sulla posizione della parte; quando l'appello è proposto solo da alcune parti civili, il giudizio di rinvio non si estende automaticamente alle parti civili non appellanti, le quali acquiscono l'effetto di giudicato favorevole dell'assoluzione. Perciò la separazione/stralcio della posizione della ricorrente, che aveva proposto appello tardivo, era legittima. Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non sono liquidate specifiche somme al difensore degli imputati per mancanza di specificazione.

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Norma sostanziale riferita al concorso di persone nel reato; richiamata solo in qualità di capo di imputazione, senza incidenza sulla decisione sull'inammissibilità del ricorso.

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sostanziale sul delitto di omicidio colposo, richiamata come capo di imputazione originario; non decisiva ai fini del ricorso per motivi processuali.

  • art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte d'appello come base per l'inammissibilità dell'appello tardivo della parte civile; attinente ai casi in cui l'impugnazione è inammissibile per tardività.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma sul rito e sui motivi di impugnazione; utilizzato insieme all'art. 591 per valutare l'ammissibilità dell'appello della parte civile.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    La Corte distingue tra sentenza con motivazione contestuale e con motivazione differita; ha ritenuto che, anche in caso di errata qualificazione come "contestuale", la motivazione è stata depositata entro il termine legale, rendendo tempestivo il deposito e computando correttamente il termine di impugnazione.

  • art. 544, comma 2 cod. proc. pen.

    termine di quindici giorni

    La motivazione, pur se inizialmente qualificata come contestuale, è stata depositata entro i 15 giorni previsti da questa norma; ciò ha reso tardivo l'appello proposto oltre i termini.

  • art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge; è la rubrica formale sotto la quale la ricorrente aveva inquadrato le censure, ma la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di citazione della parte civile. La Corte ha precisato che tale citazione assume rilevanza quando la riforma della sentenza può incidere sulla posizione della parte; non impedisce la prosecuzione separata del giudizio quando alcune parti civili non impugnano (acquiescenza) e quindi l'accoglimento dell'appello riguarda solo le parti appellanti.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per l'accertamento incidentale della commissione del fatto a fini civili: l'accertamento incidentale in sede penale giova solo alla parte civile che ha impugnato.

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Norma sull'efficacia della sentenza per le parti; la corte ha spiegato che la sentenza di primo grado di assoluzione ha efficacia di giudicato per le parti civili che non hanno impugnato.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Norma sull'efficacia della sentenza di appello per le parti che hanno impugnato; la differenziazione tra effetti per appellanti e non appellanti è stata richiamata per giustificare la separazione delle posizioni.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna per spese e ammende in caso di ricorso infondato; applicata per condannare la ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare si computa alla luce della effettiva data di deposito della motivazione: se la motivazione è depositata entro il termine legale (es. 15 giorni ai sensi dell'art. 544, comma 2), l'appello proposto dopo il decorrere del termine risultante è tardivo e inammissibile.
  • La qualificazione formale della sentenza come "con motivazione contestuale" non impedisce di verificare la reale tempistica del deposito della motivazione; prevale il dato sostanziale sul dato formale.
  • L'obbligo di citazione della parte civile (art. 601 c.p.p.) ha rilievo quando la riforma della sentenza può incidere sulla sua posizione: se l'appello è proposto solo da alcune parti civili, la riforma non si estende automaticamente alle parti che non hanno impugnato, le quali si intendono acconsentire all'assoluzione e conservano l'effetto di giudicato favorevole.
  • Quando solo alcune parti civili impugnano, può verificarsi una scissione delle statuizioni: l'accertamento penale dell'insussistenza del fatto resta irrevocabile per le parti non appellanti, mentre l'accertamento incidentale a fini civili può essere rimesso in discussione soltanto per le parti appellanti.
  • In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la mancata specificazione delle spese del difensore può impedire la liquidazione delle stesse.

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