Cassazione Penale, Sentenza n. 17892/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rideterminazione della pena a seguito di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione: il ricorrente censura violazioni processuali (art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.) e sostiene la violazione del divieto di reformatio in peius perché, nella rideterminazione della pena dopo la declaratoria di annullamento limitata al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello ha applicato l'aumento per la recidiva qualificata non previsto nella sentenza annullata. La questione centrale riguarda l'applicazione del nuovo regime dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (trasformato in fattispecie autonoma da interventi normativi del 2013-2014) e l'ammissibilità di operare la comparazione tra circostanze in presenza del mutato quadro edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo difensivo: quando sopravviene una normativa che rende autonoma e più favorevole la fattispecie dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, il giudice di merito può, nella rideterminazione della pena, applicare il nuovo quadro edittale e, se necessario, calcolare l'aumento per recidiva già ritenuta nel primo grado. Ciò non integra violazione del divieto di reformatio in peius se la pena definitiva risulta inferiore a quella di primo grado. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
La norma, per effetto degli interventi legislativi del 2013-2014, è stata considerata configurabile come fattispecie autonoma più favorevole rispetto al precedente inquadramento come circostanza attenuante; il nuovo quadro edittale va preso in considerazione nella rideterminazione della pena.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10
art. 2 D.L. 146/2013 (conv. L. 10/2014)
Intervento normativo che ha contribuito a rendere autonoma la fattispecie del quinto comma dell'art. 73, modificando il regime sanzionatorio e rendendo applicabile un quadro edittale più favorevole per talune sostanze.
Ulteriore modifica che ha inciso sulla configurazione dell'art. 73, comma 5, consolidando il mutato quadro normativo da considerare nel calcolo della pena.
Codice di procedura penale - art. 597, commi 3 e 4
art. 597, commi 3 e 4 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente relative ai motivi di cassazione e alle formalità sostanziali del ricorso; la Corte non ha ritenuto il ricorso fondato sulla base di tali doglianze.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma che autorizza l'imposizione, in caso di declaratoria di inammissibilità, del pagamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione pari a euro 3.000.
Costituzione / giurisprudenza costituzionale
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in relazione al criterio per ritenere l'assenza o meno di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non ricorrere l'assenza di colpa e quindi applicabile la sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, tra primo grado e giudizio di appello o di rescissione, sopravviene una norma che rende più favorevole la fattispecie (ad es. trasformando una attenuante in reato autonomo), il giudice può applicare il nuovo quadro edittale nella rideterminazione della pena.
- L'applicazione del nuovo regime edittale può legittimare il calcolo di aumenti (es. recidiva) già accertati in primo grado; ciò non configura necessariamente reformatio in peius se la pena finale è complessivamente più lieve rispetto alla sentenza di primo grado.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce l'adozione di misure che, nell'ambito di un quadro normativo sopravvenuto e più favorevole, comportino l'operare di aggravanti già contemplate e accertate precedentemente, purché l'esito finale non peggiori la posizione dell'imputato rispetto al primo grado.
- Le doglianze formali ex art. 597 c.p.p. possono non essere decisive se il vizio dedotto non incide sulla ammissibilità del ricorso; la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e condannare al pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle ammende quando non ravvisa assenza di colpa.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare quale sia il quadro edittale applicabile al momento della decisione di merito: va sempre applicata la norma più favorevole sopravvenuta, compatibilmente con i limiti posti dal divieto di reformatio in peius.
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