Cassazione Penale, Sentenza n. 46881/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fesa Gianpiero era imputato per tentato omicidio (art. 56, 575, 577 c.1 n.3), detenzione/cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309) e porto di arma (art. 4 legge 18/4/1975 n.110). I fatti: il 5 settembre 2020 a Collegno, dopo una presunta consegna non pagata di una partita di marijuana (circa 50 g), Fesa inseguiva e aggrediva con una roncola (lama ricurva 23 cm) Yassin Ech Cherqaoui colpendolo ripetutamente all'avambraccio; la vittima e la sua fidanzata hanno subito denunciato e deposto; immagini di videosorveglianza e la confessione parziale dell'imputato corroboravano la ricostruzione. In cassazione il ricorrente contestava motivazione e valutazione probatoria su: 1) idoneità dell'azione a integrare tentato omicidio (animus necandi/univocità degli atti); 2) determinazione del quantitativo di stupefacente contestato; 3) quantificazione della provvisionale di €1.500 a favore della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato/inammissibile su tutti e tre i motivi. Sul tentato omicidio ha confermato che, valutando ex ante le modalità, l'arma utilizzata (roncola 23 cm), la pervicacia dell'aggressione, le ferite e la dinamica ripresa dalle telecamere, sussisteva idoneità dell'azione a cagionare la morte e l'univocità degli atti indicativa di volontà omicida; pertanto la condanna per tentato omicidio è corretta. Sul reato di stupefacenti la Corte ha ritenuto sufficiente il compendio dichiarativo (vittima e testi) per stimare prudentemente il quantitativo "alcune decine di grammi" anche in assenza di sequestro. Sulla provvisionale ha ritenuto la decisione discrezionale e non impugnabile in Cassazione, giudicandone congruità e proporzionalità rispetto al danno morale provvisorio. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.; richiamata giurisprudenza di Cassazione su valutazione ex ante dell'idoneità
La Corte applica il principio che l'idoneità degli atti per il tentativo va valutata ex ante considerando le circostanze e le modalità dell'azione; occorre anche l'univocità degli atti che renda manifesto l'intento omicida
art. 575 cod. pen. (omicidio) e art. 577 c.1 n.3
art. 575, 577, comma primo, n. 3
Le norme sull'omicidio sono richiamate in relazione al tentativo; la Corte ritiene che l'uso di una roncola di 23 cm e la dinamica dell'aggressione integrino gli elementi tipici del tentato omicidio e consentano di ritenere provata la volontà omicida
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto/possesso di arma)
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Richiamata relativamente all'impiego di arma impropria (roncola) nell'aggressione; la condotta di detenzione/uso dell'arma aggravante la valutazione complessiva del fatto
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (stupefacenti)
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna per cessione/detenzione ai fini di spaccio può essere fondata anche sulla compiuta ricostruzione testimoniale; in mancanza di sequestro la quantificazione del quantitativo può avvenire per approssimazione prudenziale basata sulle dichiarazioni e sul contesto
Massime di principio
- Per il reato tentato va valutata l'idoneità degli atti 'ex ante' tenendo conto dell'arma, delle modalità e del contesto: arma pericolosa + pervicacia + dinamica coerente possono dimostrare l'intento omicida anche se l'esito lesivo è limitato
- L'univocità degli atti (comportamenti esecutivi diretti e coerenti verso il risultato) è requisito essenziale per configurare il tentativo; atti preparatori che si concretizzano in azioni esecutive dimostrano tale univocità
- Le dichiarazioni della persona offesa e di testi oculari, se coerenti e corroborate da elementi oggettivi (videosorveglianza, confessioni parziali), possono reggere una condanna anche in assenza di sequestri materiali
- Nel processo per stupefacenti, se manca il sequestro, il giudice può effettuare una quantificazione prudenziale del quantitativo sulla base delle dichiarazioni e del contesto; l'incertezza assoluta non è sempre ostativa alla condanna
- La liquidazione di una provvisionale in sede penale è esercizio discrezionale del giudice di merito e, salvo palese irragionevolezza, non è sindacabile in Cassazione; la misura può essere contenuta e provvisoria in attesa della liquidazione definitiva
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