Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03112/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999, con il quale l'Ufficio, ritenendo che fossero state poste in essere fittizie restituzioni di finanziamenti da parte di una società partecipata quasi integralmente, recuperava a tassazione: per la società, un maggior valore della produzione ai fini IRAP e un maggior volume d'affari ai fini IVA; per i soci, maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF. Dopo un primo rigetto in CTP e una iniziale riforma in appello, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio per difetto di motivazione. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio, qualificando la società semplice come veicolo di un sistema evasivo finalizzato a far pervenire ai soci ricavi non contabilizzati. I ricorrenti censurano tale decisione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare solo la questione della natura non imprenditoriale della società, essendo il resto coperto da giudicato interno; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le somme controverse erano reali restituzioni di finanziamenti infruttiferi, già originariamente erogati dalla società alla partecipata con provvista dei soci, e non distribuzione di utili extracontabili; inoltre contestano l'esistenza di un gruppo societario familiare e affermano la capacità reddituale dei soci di sostenere i finanziamenti.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché, a seguito della cassazione con rinvio, l'intera causa tornava sub iudice e non vi era alcun giudicato interno sulle questioni diverse da quella motivazionale; inoltre la CTR aveva comunque fornito una motivazione non apparente, coerente con il minimo costituzionale, spiegando che la società semplice aveva svolto un ruolo di schermo nell'ambito di un disegno evasivo. Rigetta anche il secondo motivo: la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del quadro indiziario; quanto alla pretesa capacità economica dei soci, la Corte osserva che la mera disponibilità patrimoniale non prova l'effettiva erogazione dei finanziamenti. La Corte dà atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio denunciato; la Corte esclude la violazione perché il giudice di rinvio ha esaminato la causa nei limiti del devoluto dopo la cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare la motivazione apparente; la Corte ritiene invece esistente una motivazione sufficiente e non meramente apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametrato alla nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte esclude la causa di inammissibilità da doppia conforme perché il giudizio d'appello era iniziato prima dell'11 settembre 2012.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte osserva che eventuali censure sul malgoverno delle prove avrebbero dovuto essere specificamente dedotte nei limiti consentiti in cassazione, cosa non avvenuta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibile violazione dei criteri di valutazione delle prove; la Corte rileva che tale vizio non è stato dedotto nei termini pertinenti.

  • art. 9 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    L'adesione al condono della società è ritenuta irrilevante rispetto alla posizione dei soci; la relativa statuizione non è comunque oggetto di impugnazione specifica nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, quando la sentenza di cassazione ha annullato la decisione per difetto di motivazione su una questione decisiva, l'intera causa può tornare sub iudice nei limiti della cassazione disposta; non si forma giudicato interno sulle questioni necessarie alla nuova decisione se non vi è un'esplicita preclusione.
  • La motivazione è censurabile per nullità solo se è mancante, meramente apparente o inferiore al minimo costituzionale; è invece insindacabile in cassazione la mera critica alla valutazione del compendio probatorio o alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e realmente non esaminato; non è configurabile quando il giudice abbia valutato gli elementi istruttori e il ricorrente contesti solo la loro lettura complessiva.
  • La mera possibilità economica di effettuare un'operazione finanziaria non equivale alla prova dell'avvenuto finanziamento o della reale natura restitutoria delle somme contestate; occorre dimostrare il fatto costitutivo invocato e non solo la sua astratta compatibilità.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure che, sotto l'etichetta del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove, se tali vizi non sono dedotti nei limiti e nei modi consentiti dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.