Cassazione Penale, Sentenza n. 40383/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva assolta l'imputata dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.), chiedendo la cassazione per violazione di legge e per manifesta illogicità della motivazione. I motivi lamentavano che la prova testimoniale (della ricorrente e di Ida Palaia) dimostrerebbe la penale responsabilità dell'imputata e che il giudice d'appello avrebbe omesso elementi decisivi, in particolare che le offese furono proferite in assenza della persona offesa e alla presenza di più persone, nonché un travisamento della prova circa la percezione degli insulti da parte dei presenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, dopo le modifiche normative entrate in vigore il 6 marzo 2018 (d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace il sindacato di legittimità è limitato e non consente la rinnovazione della valutazione della prova o censure sul vizio motivazionale; pertanto i motivi proposti, che sostanzialmente contestavano la valutazione probatoria e la motivazione, sono inammissibili. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; inoltre la Corte ha accolto la richiesta dell'imputata e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute dall'imputata, liquidate in Euro 1.710,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Norma sostanziale richiamata dalla ricorrente come fondamento del reato contestato; la Corte non è entrata nel merito della valutazione della sussistenza del delitto perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale introdotta dal d.lgs. 6/2/2018, n.11 che limita i motivi proponibili in Cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, escludendo il sindacato pieno sulla motivazione e sulla valutazione della prova; tale limite è stato decisivo per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Richiamato come ulteriore riferimento normativo che disciplina i casi di impugnazione in relazione alle sentenze di appello su materie di competenza del Giudice di pace, coerente con il limite del sindacato di legittimità.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma destinata alla Cassa delle ammende.
Decreto legislativo che ha introdotto, tra l'altro, il citato art. 606 comma 2-bis, limitando la materia di sindacato in Cassazione per le sentenze d'appello sui reati di competenza del Giudice di pace.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Giurisprudenza richiamata in relazione al criterio di equità nell'individuazione della misura della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, la Cassazione ha confini ristretti: non è ammessa una nuova valutazione della prova o una censura della motivazione che configuri "travisamento della prova" o "manifesto vizio motivazionale".
- Se il motivo di ricorso, anche se formalmente presentato come violazione di legge, mira in sostanza a rinnovare la valutazione probatoria o a criticare la logica della motivazione, il ricorso è presumibilmente inammissibile.
- In cause di diffamazione resta cruciale, già in sede di prime cure e di appello, documentare con prove dirette (testimonianze chiare, registrazioni, elementi oggettivi) la presenza e la percezione delle espressioni offensive da parte di terzi, perché tali questioni fattuali difficilmente saranno riesaminate in Cassazione per i limiti di cui sopra.
- Chi propone ricorso in Cassazione in situazioni analoghe corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o infondato; dunque valutare attentamente l'ammissibilità e la pertinenza dei motivi prima di impugnare.
- Per contestare efficacemente decisioni basate su valutazioni di fatto occorre concentrare le censure nei termini espressamente ammessi dall'art. 606 c.p.p., comma 1 (ad esempio vizi di diritto chiaramente configurabili), o proporre i rimedi procedurali adeguati nei gradi di merito.
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