Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Francia chiedeva l'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari (30/09/2016 - 19/10/2016). Era indagato per concorso nel furto di una Fiat Panda, per aver fornito una centralina elettronica modificata; successivamente assolto con sentenza irrevocabile del Tribunale di Matera del 26/11/2018 (divenuta definitiva il 26/12/2018). La Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che Francia avesse tenuto, durante l'interrogatorio di garanzia del 04/10/2016, dichiarazioni mendaci (negò di aver dato la centralina, affermando di essersi rifiutato) incompatibili con intercettazioni che indicavano invece la consegna della centralina, e che tale mendacio avesse gravemente contribuito all'apparenza di responsabilità e quindi all'adozione e al perdurare della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto che il giudizio sulla riparazione sia autonomo rispetto al merito penale ma debba accertare ex ante se il comportamento dell'indagato (doloso o gravemente colposo) abbia dato causa o concorso a dar causa alla privazione della libertà. Nel caso di specie la mendace dichiarazione resa nell'interrogatorio poteva rafforzare il quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela (la consegna della centralina non è stata esclusa dalla sentenza di merito) e dunque ha escluso il diritto all'equa riparazione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
La norma disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione. È stata interpretata nel senso che il diritto all'indennizzo è escluso se l'incolpato ha dato causa, o concorso a darne causa, alla privazione della libertà personale mediante condotta dolosa o gravemente colposa; la valutazione deve considerare il quadro indiziario al momento dell'adozione della misura e se il comportamento dell'indagato ha influito causalmente su tale quadro.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 51779/2013 e altre)
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia) e Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Principi richiamati: il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale; l'esclusione dell'indennizzo richiede dolo o colpa grave dell'indagato che abbia indotto in errore il giudice; la valutazione è ex ante e deve basarsi su fatti 'accertati o non negati' nel merito.
Massime di principio
- Il diritto all'equa riparazione va valutato ex ante rispetto al materiale probatorio disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare: occorre verificare se dall'insieme degli indizi appariva fondata l'accusa.
- La mendace dichiarazione dell'indagato può escludere l'indennizzo se è dolosa o gravemente colposa e ha avuto un ruolo causale nel determinare o nel mantenere il quadro indiziario che ha portato alla restrizione della libertà.
- Non è sufficiente l'assoluzione: l'esclusione dell'indennizzo richiede che il comportamento dell'imputato sia basato su fatti accertati o non negati nel giudizio di merito; non si possono desumere dolo o colpa grave da condotte ritenute non provate nella sentenza di merito.
- Il giudice della riparazione deve distinguere tra esercizio legittimo del diritto di difesa (anche negazioni) e menzogne rilevanti: la differenza è data dalla possibilità che, con dichiarazioni veritiere o più circostanziate, l'indagato avrebbe potuto eliminare o ridurre il valore indiziante degli elementi investigativi.
- Per chi si trova in situazione analoga: evitare dichiarazioni false o contraddittorie in fase investigativa; se si nega una condotta indicare prontamente elementi nuovi e specifici in grado di scalfire il valore degli indizi raccolti (testimoni, alibi, documenti), perché l'omissione o la mendacità potrebbero compromettere il diritto all'indennizzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40349/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →