Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/03/2020 che ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di cui all'art. 76 comma 4-bis d.P.R. n.115/2002 (presunzione che i membri di organizzazioni criminali dispongono di proventi illeciti) e l'uso, nel provvedimento impugnato, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Attanasio ha prodotto documentazione (frequenza di corsi, conseguimento di diplomi, vaglia mensile inviato dalla madre) e ha invocato la giurisprudenza costituzionale secondo cui la presunzione non è più assoluta ma superabile mediante prova contraria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la presunzione prevista dall'art. 76 comma 4-bis è ammissibile solo nella forma di presunzione relativa: grava sul richiedente l'onere di fornire elementi concreti e documentati di "non abbienza" e sul giudice l'obbligo di verificarne rigorosamente l'attendibilità. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha regolarmente acquisito e valutato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (acquisite ai sensi dell'art. 96 comma 3 d.P.R. 115/2002), ritenendole dettagliate e coerenti e riferibili al periodo immediatamente precedente la domanda; la documentazione prodotta da Attanasio (corsi, diplomi, vaglia dalla madre) non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione. Non è stata ravvisata violazione di legge né assoluta carenza di motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76 comma 4-bis
Introduce una presunzione secondo cui l'appartenente ad organizzazioni criminali trae profitti idonei a escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato; la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale il carattere assoluto della presunzione, imponendo la possibilità di prova contraria. Il giudice richiede elementi concreti e documentati per accertare lo stato di non abbienza
d.P.R. n. 115/2002, art. 96 comma 3
Consente l'acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come mezzi di prova nelle istanze di accesso al patrocinio; tali dichiarazioni, se dettagliate e ritenute attendibili, possono corroborare la presunzione prevista dall'art. 76
d.P.R. n. 115/2002, art. 99 (comma 4 richiamato)
Limita il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze che decidono sull'opposizione alle sole fattispecie di violazione di legge; non è consentita la censura del vizio motivazionale salvo assoluta carenza di motivazione
Sentenza Corte costituzionale n. 139/2010
Ha dichiarato incostituzionale il carattere assoluto della presunzione di cui all'art. 76 comma 4-bis, stabilendo che è necessario consentire la prova contraria e richiedendo elementi concreti e documentati che il giudice debba rigorosamente valutare
art. 616 c.p.p.
Consente di disporre, a carico del ricorrente, il versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per spese o per ragioni di inammissibilità imputabili al ricorrente
art. 51 c.p.p.
Richiamato in relazione all'elencazione dei reati che legittimano l'applicazione delle disposizioni speciali sul patrocinio a spese dello Stato; individua le fattispecie rilevanti per l'applicazione della presunzione
Massime di principio
- Quando la legge prevede una presunzione relativa a carico di chi chiede il patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve fornire elementi concreti e documentati che dimostrino lo stato di non abbienza; non basta una autocertificazione
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, acquisite ai sensi dell'art. 96 comma 3 d.P.R. 115/2002, possono avere rilevanza probatoria significativa se sono dettagliate e riferite al periodo pertinente; la mera denuncia per calunnia del destinatario delle dichiarazioni non annulla automaticamente la loro attendibilità
- La frequenza di corsi o il conseguimento di titoli e l'aiuto economico da parte di familiari possono concorrere alla valutazione, ma da soli potrebbero non essere sufficienti a superare la presunzione di disponibilità di proventi illeciti
- In Cassazione contro ordinanze sul patrocinio il sindacato è limitato a violazioni di legge; non sono ammesse censure di merito sulla motivazione se non in presenza di assoluta carenza motivazionale
- Chi propone un ricorso infondato o inammissibile rischia non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende
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