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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione a misure cautelari (custodia in carcere dal 28/09/2018 al 25/10/2018; arresti domiciliari dal 26/10/2018 al 14/01/2019). L'arresto in flagranza rispetto a una presunta detenzione di monoacetilmorfina (con altri occupanti dell'abitazione) e il ritrovamento della sostanza sul davanzale della finestra del bagno hanno determinato l'adozione della misura; l'imputato fu poi assolto con sentenza passata in giudicato il 12/04/2019. La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo che la condotta di Olivieri (fuga nel bagno al sopraggiungere della polizia, presenza della droga sul davanzale, dichiarazione di esservi andato per consumare stupefacente) avesse rilevanza causale e integrasse colpa grave ostativa all'equa riparazione ai sensi dell'art. 314 c.1 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto condivisibile la valutazione della Corte territoriale secondo cui, ex ante, la condotta di Olivieri poteva creare l'apparenza del coinvolgimento nella detenzione della droga e aver influenzato l'adozione della misura cautelare; ne è conseguita la perdita del diritto all'indennizzo per colpa grave. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La norma autorizza a negare l'indennizzo se l'imputato, con condotta dolosa o gravemente colposa, ha concorso a determinare la propria sottoposizione alla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la condotta di Olivieri integrasse tale gravissima colpevolezza ostativa.

  • art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che disciplina le perquisizioni in materia di stupefacenti; indicata quale base normativa per la perquisizione dell'abitazione da cui è scaturito il rinvenimento della sostanza.

  • artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 110 cod. pen.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sostanziali che inquadrano l'accusa (concorso nel reato e disciplina delle sostanze stupefacenti); utilizzate per descrivere il titolo di imputazione all'origine della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che legittima l'ordine di versamento in favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per le ragioni indicate; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 a titolo di ammenda.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Principi richiamati in tema di irrogazione di oneri per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte ha valutato che non sussistevano elementi per ritenere colposa la proposizione del ricorso e ha quindi calibrato la misura dell'onere a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 51779/2013; Sez. U., n. 43/1995)

    Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia); Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Principi consolidati sulla funzione autonoma del giudizio di riparazione e sul concetto di autoresponsabilità: il diritto all'indennizzo è escluso se l'imputato ha contribuito con condotte dolose o gravemente colpose a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse o una situazione che legittimasse l'intervento dell'autorità.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta ex ante se la condotta dell'imputato abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a ingenerare l'apparenza di fondatezza delle accuse.
  • Comportamenti che, pur non costituendo reato, porgono agli inquirenti elementi concreti di collegamento con la vicenda (es. fuga, presenza vicino al luogo del rinvenimento dello stupefacente, ammissioni di consumo) possono integrare colpa grave ostativa all'indennizzo.
  • La valutazione è basata sulla prevedibilità dell'intervento dell'autorità: se la condotta dell'imputato, secondo l'ordinaria esperienza, era idonea a determinare l'allarme sociale o l'azione degli organi di polizia/giudice, l'indennizzo può essere negato.
  • La mera presenza sul luogo non è automaticamente sufficiente a escludere l'indennizzo; va valutata la rilevanza causale e l'idoneità della condotta a influenzare la decisione cautelare.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile la Corte può irrogare oneri pecuniari (spese processuali e versamento alla Cassa delle Ammende), calibrando la sanzione anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

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