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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sequestro preventivo di una trattrice agricola con rimorchio (12/02/2021) per il presunto trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi (circa 50 quintali di mandarini) ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. La difesa ha prodotto quale elemento di novità le dichiarazioni del dipendente Vincenzo Berardi, secondo cui, dal momento del sequestro, lo smaltimento dei vegetali sarebbe avvenuto tramite una ditta autorizzata, e ha chiesto la revoca del sequestro. Dopo un primo rigetto e un annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 46825/2021) per omessa valutazione di tale elemento di novità, il Tribunale per il riesame, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l'appello. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza per violazione di legge e carenza di motivazione, denunciando inoltre la conversione del sequestro preventivo in sequestro finalizzato alla confisca senza contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame non abbia rispettato le indicazioni vincolanti fornite con la precedente sentenza di annullamento e non abbia valutato le dichiarazioni di Berardi, costituenti elemento di novità prodotto dalla difesa. Ha inoltre censurato la conversione della finalità del sequestro da preventivo a finalizzato alla confisca senza il necessario contraddittorio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell'appello cautelare, per una nuova valutazione senza vincoli predeterminati degli elementi a discarico e delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma che disciplina il reato di gestione/trasporto illecito di rifiuti; nel caso è il titolo del reato contestato (trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi).

  • art. 627 cod. proc. pen., comma 3

    Vincola il giudice del rinvio a rispettare le indicazioni della Corte di legittimità; la sentenza rileva che il Tribunale non ha osservato la regola di cui al comma 3 sul rispetto delle indicazioni vincolanti date dalla Cassazione.

  • artt. 192, 321, 322-bis, 324, 325 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative al sequestro preventivo, alla rilevazione di elementi di novità e ai rimedi previsionali; la Corte le utilizza per richiamare l'obbligo di motivare la persistenza delle esigenze cautelari e di valutare gli elementi nuovi prodotti dalla difesa.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nei motivi relativi alla responsabilità concorrente o riferibilità del fatto all'indagato; la decisione assorbe la questione della riferibilità sul piano cautelare senza ritenerla adeguatamente affrontata dal giudice di merito.

  • art. 24, 111, 113 Cost.; art. 6 Cedu; art. 47 Carta UE

    Richiami ai principi costituzionali e convenzionali sul diritto di difesa, al giusto processo e al diritto al ricorso effettivo; invocati a sostegno del diritto al contraddittorio e alla valutazione degli elementi prodotti dalla difesa.

Massime di principio

  • Se la difesa produce, anche tramite investigazione difensiva, un elemento di novità (dichiarazioni, documentazione) che può incidere sulle esigenze cautelari, il giudice deve esaminarlo e motivare puntualmente la sua valutazione; l'omessa valutazione costituisce vizio motivo d'annullamento.
  • La Corte di Cassazione, quando annulla con rinvio, fornisce indicazioni vincolanti che il giudice del rinvio è tenuto a osservare (art. 627 c.p.p., comma 3); il mancato rispetto di tali indicazioni determina l'illegittimità del successivo provvedimento.
  • La conversione della finalità di un sequestro da preventivo a finalizzato alla confisca è possibile solo nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa; non può essere surrettiziamente operata senza aver assicurato il necessario contraddittorio in merito alla funzione estesa del provvedimento.
  • La mera affermazione di legami di parentela o rapporti con altri indagati non è sufficiente, di per sé, a motivare la permanenza delle esigenze cautelari: il giudice deve controllare e motivare il nesso personale e concreto del destinatario con i fatti contestati.
  • Quando risulta che l'attività che avrebbe generato il pericolo (es. produzione/smaltimento illecito di rifiuti) è cessata o è stata affidata a soggetti autorizzati, tale circostanza può incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari e giustificare la revoca del sequestro, previa valutazione motivata.

Testo integrale

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