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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava: a) l'applicazione della presunzione di superamento del reddito ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30/05/2002 n. 115 in ragione delle condanne definitive per reati di tipo associativo (art. 416-bis c.p.); b) la ritenuta inattendibilità della documentazione prodotta (corsi di studio, diplomi, vaglia mensile da parte della madre) come prova di "non abbienza"; c) la presunta indebita valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Pandolfino, che il ricorrente aveva denunciato per calunnia.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è compatibile con la Costituzione purché ammetta la prova contraria; tuttavia grava sul richiedente l'onere di provare lo stato di "non abbienza" mediante concreti elementi di fatto e documenti non meramente autocertificativi, che il giudice deve vagliare rigorosamente. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, acquisite ai sensi dell'art. 96, comma 3, DPR 115/2002, sono risultate dettagliate e coerenti e non invalidate dalla sola denuncia per calunnia pendente. La documentazione prodotta dall'istante non è stata ritenuta idonea a superare la presunzione; dunque il rigetto è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76 comma 4-bis

    art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Predispone una presunzione che l'appartenente ad organizzazioni criminali tragga profitti tali da escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato; la Corte costituzionale ha ammesso la sua compatibilità solo se integrata dalla possibilità per il ricorrente di fornire prova contraria. In concreto la Corte di Cassazione conferma che la presunzione è ribaltata sull'istante, che deve fornire elementi documentali concreti per dimostrare la non abbienza; il giudice deve svolgere un vaglio rigoroso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    art. 99 d.P.R. n. 115/2002, comma 4 (richiama la limitazione della Cassazione alle questioni di diritto)

    Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione è ammissibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta carenza della motivazione stessa; pertanto molte doglianze sulla valutazione probatoria sono inammissibili in Cassazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96 comma 3

    art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    Consente l'acquisizione al procedimento di dichiarazioni di collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali dichiarazioni per valutare la situazione reddituale del detenuto e la loro utilizzazione nella valutazione della presunzione.

  • codice di procedura penale, art. 51

    art. 51 c.p.p. (riferimento ai reati indicati nella norma di accesso al patrocinio)

    Richiamato come riferimento ai reati per i quali opera la disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato; spiega l'ambito soggettivo della presunzione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2010

    sentenza n. 139/2010 della Corte costituzionale

    Ha dichiarato che la presunzione dell'art. 76, comma 4-bis, non può avere carattere assoluto: è necessaria la possibilità di prova contraria da parte dell'interessato; la Cassazione ha richiamato questo principio come disciplina di riferimento.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i ricorsi infondati o scorretti; utilizzata per motivare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, DPR 115/2002 è rebuttable ma grava sul richiedente l'onere di fornire prove concrete e documentali della "non abbienza"; non basta l'autocertificazione.
  • Il giudice deve svolgere un vaglio rigoroso delle allegazioni probatorie presentate per superare la presunzione; può avvalersi degli strumenti investigativi e probatori previsti, incluse le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 96, comma 3.
  • Le critiche alla valutazione della prova sostanziale (vizio di motivazione o valutazione dei fatti) sono in via generale inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 99 DPR 115/2002, salvo assoluta carenza o vuoto motivazionale.
  • La mera produzione di elementi positivi quali frequenza di corsi, diplomi o aiuti economici da parte di familiari non è automaticamente idonea a dimostrare la mancanza di redditi illeciti o lo stato di impossidenza; serve un quadro probatorio complessivo e documentato.
  • La semplice denuncia promossa dal ricorrente contro un dichiarante non invalida automaticamente la rilevanza delle sue dichiarazioni: per contraddirle è necessario dimostrarne l'inattendibilità con elementi concreti.
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa si possono irrogare spese e sanzioni (anche versamento alla Cassa delle Ammende), valutando la gravità e le ragioni dell'inammissibilità.

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