Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis d.P.R. n.115/2002 (presunzione che i soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali traggono redditi illeciti), e denunciava insufficiente e viziata motivazione nella valutazione degli elementi prodotti a discolpa, in particolare contestando la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Pandolfino e sostenendo che la documentazione personale (frequenza a corsi, diplomi, invii di vaglia dalla madre) dimostrerebbe lo stato di non abbienza
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis, pur integrando una presunzione relativa suscettibile di essere superata dalla prova contraria, impone al richiedente l'onere di allegare elementi concreti e documentali idonei a dimostrare la 'non abbienza'; il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato l'art. 96 comma 3 acquisendo le dettagliate dichiarazioni del collaboratore di giustizia e ha motivato, in maniera congrua, perché la documentazione prodotta dall'istante non fosse idonea a superare la presunzione. Nessuna violazione di legge o assoluta carenza motivazionale è stata riscontrata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 76 comma 4 bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
presunzione che l'appartenente ad organizzazioni criminali tragga profitti idonei ad escluderlo dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il carattere assoluto della presunzione: resta la presunzione ma è ammissibile la prova contraria. Spetta al richiedente dimostrare lo stato di non abbienza con elementi concreti e documentali; il giudice deve valutare rigorosamente tali allegazioni
art. 96 comma 3 d.P.R. n. 115/2002
acquisizione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato
Consente al giudice di acquisire e valutare dichiarazioni di collaboratori di giustizia come elementi probatori rilevanti nella valutazione della situazione reddituale dell'istante
ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione (proponibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta carenza di essa)
Limita il sindacato della Cassazione alle sole violazioni di legge; i vizî di motivazione sono ammissibili solo se sussiste assoluta mancanza di motivazione
disposizione invocata per la liquidazione dell'onere a carico del ricorrente a favore della Cassa delle Ammende
Consente la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2010
pronuncia che ha inciso sulla interpretazione della presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis
Ha affermato che la presunzione non può essere assoluta e deve consentire la prova contraria; tuttavia non abroga la presunzione stessa
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano)
rilievo sulla necessità di allegare concreti elementi di fatto per dimostrare la non abbienza
Conferma l'onere probatorio del richiedente e l'obbligo del giudice di un vaglio rigoroso degli elementi prodotti
Massime di principio
- La presunzione prevista dall'art. 76 comma 4‑bis DPR 115/2002 non è assoluta: il richiedente può provarne la non ricorrenza, ma deve farlo con documenti e elementi concreti, non con mera autocertificazione
- Spetta al giudice una verifica rigorosa dell'attendibilità delle allegazioni e degli elementi prodotti; può avvalersi, ai sensi dell'art. 96 comma 3, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
- La semplice partecipazione a corsi di studio, il conseguimento di diplomi o l'invio di sussidi economici da parte di familiari non sono di per sé idonei a provare lo stato di non abbienza se contrastano con elementi probatori concreti che indicano finanziamenti dell'organizzazione criminale
- In Cassazione, il ricorso avverso ordinanze in materia di patrocinio a spese dello Stato è delimitato a questioni di diritto; i vizi della motivazione sono sindacabili solo in presenza di assoluta carenza motivazionale
- L'uso di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se acquisite secondo legge e ritenute attendibili, può essere determinante; una denuncia di calunnia promossa dal resistente non vale automaticamente a discreditare la dichiarazione senza elementi istruttori che ne dimostrino l'inattendibilità
- Il ricorrente che presenti ricorso in Cassazione senza fondamento rischia l'inammissibilità e l'obbligo di contribuire con somme alla Cassa delle Ammende
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