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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il ricorrente contestava l'applicazione della presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis d.P.R. n.115/2002 (presunzione che i soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali traggono redditi illeciti), e denunciava insufficiente e viziata motivazione nella valutazione degli elementi prodotti a discolpa, in particolare contestando la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Attilio Pandolfino e sostenendo che la documentazione personale (frequenza a corsi, diplomi, invii di vaglia dalla madre) dimostrerebbe lo stato di non abbienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis, pur integrando una presunzione relativa suscettibile di essere superata dalla prova contraria, impone al richiedente l'onere di allegare elementi concreti e documentali idonei a dimostrare la 'non abbienza'; il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato l'art. 96 comma 3 acquisendo le dettagliate dichiarazioni del collaboratore di giustizia e ha motivato, in maniera congrua, perché la documentazione prodotta dall'istante non fosse idonea a superare la presunzione. Nessuna violazione di legge o assoluta carenza motivazionale è stata riscontrata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 76 comma 4 bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    presunzione che l'appartenente ad organizzazioni criminali tragga profitti idonei ad escluderlo dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il carattere assoluto della presunzione: resta la presunzione ma è ammissibile la prova contraria. Spetta al richiedente dimostrare lo stato di non abbienza con elementi concreti e documentali; il giudice deve valutare rigorosamente tali allegazioni

  • art. 96 comma 3 d.P.R. n. 115/2002

    acquisizione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato

    Consente al giudice di acquisire e valutare dichiarazioni di collaboratori di giustizia come elementi probatori rilevanti nella valutazione della situazione reddituale dell'istante

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione (proponibile solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione, salvo assoluta carenza di essa)

    Limita il sindacato della Cassazione alle sole violazioni di legge; i vizî di motivazione sono ammissibili solo se sussiste assoluta mancanza di motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    disposizione invocata per la liquidazione dell'onere a carico del ricorrente a favore della Cassa delle Ammende

    Consente la condanna al pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2010

    pronuncia che ha inciso sulla interpretazione della presunzione di cui all'art. 76 comma 4‑bis

    Ha affermato che la presunzione non può essere assoluta e deve consentire la prova contraria; tuttavia non abroga la presunzione stessa

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano)

    rilievo sulla necessità di allegare concreti elementi di fatto per dimostrare la non abbienza

    Conferma l'onere probatorio del richiedente e l'obbligo del giudice di un vaglio rigoroso degli elementi prodotti

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 76 comma 4‑bis DPR 115/2002 non è assoluta: il richiedente può provarne la non ricorrenza, ma deve farlo con documenti e elementi concreti, non con mera autocertificazione
  • Spetta al giudice una verifica rigorosa dell'attendibilità delle allegazioni e degli elementi prodotti; può avvalersi, ai sensi dell'art. 96 comma 3, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
  • La semplice partecipazione a corsi di studio, il conseguimento di diplomi o l'invio di sussidi economici da parte di familiari non sono di per sé idonei a provare lo stato di non abbienza se contrastano con elementi probatori concreti che indicano finanziamenti dell'organizzazione criminale
  • In Cassazione, il ricorso avverso ordinanze in materia di patrocinio a spese dello Stato è delimitato a questioni di diritto; i vizi della motivazione sono sindacabili solo in presenza di assoluta carenza motivazionale
  • L'uso di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se acquisite secondo legge e ritenute attendibili, può essere determinante; una denuncia di calunnia promossa dal resistente non vale automaticamente a discreditare la dichiarazione senza elementi istruttori che ne dimostrino l'inattendibilità
  • Il ricorrente che presenti ricorso in Cassazione senza fondamento rischia l'inammissibilità e l'obbligo di contribuire con somme alla Cassa delle Ammende

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