Cassazione Civile, Ordinanza n. 38484/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone, rettificando per il 2008 gli imponibili dichiarati mediante metodo analitico-induttivo, con motivazione per relationem a un PVC di verifica fiscale. La pretesa si fondava, per quanto rileva in sede di legittimità, sulla ricostruzione induttiva di maggiori ricavi tramite studi di settore, oltre che su un rilievo formale di inattendibilità della contabilità. La società aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente limitatamente ai maggiori ricavi accertati con gli studi di settore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del DPR 600/73 e dell'art. 2 del DPR 570/96. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che l'accertamento era unitario e inscindibile nei confronti della società e dei soci, con necessità di litisconsorzio nei giudizi relativi a società di persone e soci, poiché il reddito societario è imputato per trasparenza ai soci ex art. 5 DPR 917/86. Poiché i soci non risultavano parti del giudizio, è stata dichiarata la nullità dell'intero processo per difetto di simultaneus processus e la causa è stata rinviata al primo giudice per integrare il contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Ufficio non nel merito della pretesa tributaria, ma per un vizio processuale rilevabile d'ufficio: ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Torino, in diversa composizione, affinché proceda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società di persone e decida nuovamente sul ricorso introduttivo, regolando anche le spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dall'Ufficio a sostegno della rettifica analitico-induttiva del reddito d'impresa
richiamato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
utilizzato per affermare l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone
richiamato per il caso in cui il giudice di appello rilevi il difetto di litisconsorzio necessario e debba rimettere la causa al primo giudice
indicato come base del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione per nullità del processo
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'accertamento dei redditi di una società di persone, l'impugnazione dell'avviso riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali di singoli soci.
- Il difetto di litisconsorzio necessario nei giudizi aventi ad oggetto un accertamento unitario comporta la nullità assoluta dell'intero processo e della sentenza, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non viene sanato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza impugnata, dichiarare la nullità delle decisioni di merito e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- Nei giudizi tributari sulla rettifica del reddito imputato per trasparenza, il rapporto tra società e soci impone la partecipazione di tutti i soggetti incisi dalla pretesa fiscale, non essendo ammissibile una decisione parziale limitata ad alcuni soltanto di essi.
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