Cassazione Civile, Ordinanza n. 37263/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2005 emessi nei confronti di una società partecipante a un consolidato fiscale, in qualità di consolidata e consolidante. La società aveva incluso nell'utile 2005 il 5% dei dividendi distribuiti da una società del gruppo e aveva poi azzerato il risultato positivo mediante riporto di perdite pregresse anteriori all'opzione per il consolidato. L'Ufficio sosteneva che tali perdite non potessero essere imputate al reddito complessivo di gruppo in presenza dei dividendi esclusi dalla formazione del reddito globale, richiamando gli artt. 118, comma 2, e 122 TUIR e una risoluzione dell'Agenzia. La CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo corretto l'operato dichiarativo e valorizzando il fatto che l'Ufficio fondava la pretesa su una risoluzione successiva alla presentazione della dichiarazione compilata secondo le istruzioni ministeriali. In Cassazione l'Agenzia proponeva un unico motivo, ma nel frattempo la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando domanda e quietanza di pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e la documentazione del pagamento dovuto; ha inoltre accertato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato istanza di trattazione e che non risultava un diniego della definizione. Ne ha tratto la conseguenza che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, il processo si era estinto per decorso del termine. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che le perdite pregresse anteriori all'opzione per il consolidato non potessero confluire nel reddito complessivo di gruppo.
Richiamato dall'Ufficio per affermare che i dividendi esclusi dalla formazione del reddito globale non potevano essere neutralizzati mediante il riporto delle perdite pregresse.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicata come base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
Indicata come base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
art. 6, comma 8, d.l. n. 119 del 2018
Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato nel contesto della procedura di definizione agevolata della lite.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Prevede la sospensione del processo su istanza della parte che intende avvalersi della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
La mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, in assenza di diniego della definizione, comporta l'estinzione del processo.
Fonte della disciplina sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, ultimo periodo
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e la parte interessata deposita domanda e prova del pagamento, il giudizio può estinguersi per effetto della disciplina speciale, indipendentemente dalla decisione sul merito della pretesa fiscale.
- In assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto dalla norma speciale e in mancanza di un diniego della definizione, il processo si estingue automaticamente per decorso del termine.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata comporta che le spese del processo restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
- Se la lite viene definita con lo strumento agevolativo speciale, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e si limita a prendere atto dell'intervenuta estinzione del processo.
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