Cassazione Civile, Ordinanza n. 35038/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di indebita appropriazione e negoziazione di assegni e somme destinate a investimenti finanziari, posta in essere da un soggetto che operava di fatto nei locali di una filiale bancaria e con il coinvolgimento di una cassiera della stessa filiale. Due risparmiatori agivano per ottenere il ristoro delle somme sottratte e la banca veniva chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. per omessa vigilanza sull’operato del soggetto che aveva reso possibile l’illecito; venivano inoltre coinvolti i soggetti che avevano incassato gli assegni e la dipendente di filiale che aveva eseguito una delle operazioni. La Corte d’appello, in parziale riforma, condannava la banca in solido con altri soggetti al pagamento di somme in favore dei risparmiatori, escludeva il danno non patrimoniale, accoglieva solo in parte le domande di manleva e di rivalsa e riformava taluni capi di primo grado. La banca ricorreva per cassazione con dieci motivi: contestava, per quanto qui rileva, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria e della responsabilità ex art. 2049 c.c.; lamentava vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; deduceva violazioni in tema di prova documentale, presunzioni e utilizzabilità di atti di altri giudizi; censurava inoltre la statuizione che aveva escluso il concorso di colpa dei risparmiatori. Quest’ultimo motivo veniva ritenuto fondato: la Corte di merito aveva infatti escluso ogni rilevanza alla consegna di assegni in bianco e all’omessa contestazione degli estratti conto, mentre tali condotte potevano integrare una cooperazione colposa o una consapevole acquiescenza idonea a incidere sulla responsabilità dell’intermediario e sulla quantificazione del danno. Gli altri motivi, in larga parte, venivano dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio limitatamente al motivo accolto, per nuovo esame del concorso colposo dei danneggiati e delle conseguenze sulla responsabilità e sul quantum.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi otto motivi di ricorso della banca, ritenendoli sostanzialmente diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già esaminati dal giudice di merito, e ha invece accolto il nono motivo, relativo al mancato rilievo del comportamento dei danneggiati nella consegna di assegni in bianco e nell’omessa contestazione degli estratti conto. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti di tale motivo e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, chiamato a riesaminare la questione del concorso di colpa dei risparmiatori e le sue ricadute sulla responsabilità dell’intermediario e sulla misura del risarcimento. Il decimo motivo, relativo a Trovato e Costanza, risulta solo parzialmente riportato nel testo fornito e non è pienamente determinabile nella sua sorte finale dal brano disponibile.
Norme richiamate
La responsabilità del preponente può sussistere anche in assenza di un formale rapporto di lavoro subordinato, quando il fatto illecito del soggetto operante sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento nell’attività dell’impresa e presenti un nesso di occasionalità necessaria con le incombenze svolte.
La ripetizione dell’indebito presuppone, nel caso concreto, la corretta individuazione dei soggetti e del rapporto tra accipiens finale e solvens; la Corte d’appello aveva escluso che bastasse il mero accredito per fondare la condanna diretta senza verificare la collusione o la riconducibilità della girata al soggetto disconoscente.
Il disconoscimento della sottoscrizione impone la prova della provenienza della scrittura da parte di chi la vuole utilizzare; in mancanza di verifica, il documento non può essere posto a base della decisione.
Le copie fotostatiche possono essere utilizzate solo nei limiti in cui sia possibile valutarne la conformità all’originale, mentre il documento contestato non può fondare da solo la decisione se la sua provenienza non è provata.
Resta fermo il principio ordinario di distribuzione dell’onere probatorio, ma la Corte esclude che, nel caso concreto, la censura della banca potesse tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono ammissibili solo se gli indizi siano logicamente idonei a fondare il fatto ignoto; la censura di legittimità non può però limitarsi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
I fatti posti a base della presunzione devono essere gravi, precisi e concordanti; non è violazione di legge la valutazione di merito che attribuisca a tali elementi un significato probatorio coerente con la motivazione.
art. 43 R.D. n. 1736/1933
L’assegno bancario non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o, su richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente; il pagamento/accredito in assenza del titolare e in presenza di girata falsa è indice di violazione della norma.
In appello possono essere ammessi documenti nuovi formatisi successivamente alla fase istruttoria o la cui tardiva conoscenza sia verosimile; il giudice di merito può dunque considerarli se ritiene giustificata la produzione tardiva.
La mancata risposta all’interrogatorio formale non ha valore confessorio automatico verso i terzi, ma può essere liberamente apprezzata dal giudice come elemento indiziario.
art. 1720, secondo comma, c.c.
Nel testo disponibile la norma è richiamata nel motivo relativo alla domanda di rivalsa/manleva, ma non emerge una specifica massima decisoria autonoma.
Nel testo disponibile la norma è richiamata nel motivo relativo alla domanda di rivalsa/manleva, ma non emerge una specifica massima decisoria autonoma.
La Corte d’appello aveva escluso il concorso colposo dei danneggiati; la Cassazione afferma invece che la consegna di assegni in bianco e l’omessa contestazione degli estratti conto possono rilevare ai fini del concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato.
La disciplina di settore tutela il risparmiatore, ma ciò non esclude in assoluto che la sua condotta anomala o consapevolmente acquiescente possa incidere sulla responsabilità dell’intermediario o sulla quantificazione del danno.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza o del procedimento, ma senza un autonomo principio decisorio specifico nel tratto finale disponibile.
Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre omessa pronuncia, ma nel testo disponibile non emerge una massima autonoma sulla norma.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione a motivazione apparente/omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata esponeva in modo intellegibile la ratio decidendi.
Massime di principio
- Ai fini della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. non è necessario un rapporto di subordinazione in senso stretto: è sufficiente che l’illecito del soggetto operante sia stato reso possibile o agevolato dall’inserimento, anche di fatto, nell’organizzazione o nell’attività del preponente, con un nesso di occasionalità necessaria.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Le risultanze di altri giudizi, comprese dichiarazioni rese in sede penale o sommarie informazioni testimoniali, possono essere utilizzate dal giudice civile come elementi di prova o indizi, purché siano acquisite al processo e valutate nel contraddittorio tra le parti.
- In tema di documenti disconosciuti, la parte che intenda avvalersene deve fornire la prova della provenienza; se la prova manca, il documento non può essere utilizzato a fini decisori.
- Nei rapporti tra intermediario finanziario e risparmiatore, la tutela del cliente non esclude che una condotta anomala, consapevolmente agevolatrice o almeno acquiescente del danneggiato possa integrare concorso colposo ex art. 1227 c.c. e incidere sulla responsabilità o sul quantum del risarcimento.
- La consegna di assegni in bianco, la mancata vigilanza sulle operazioni e l’omessa contestazione tempestiva degli estratti conto sono circostanze che possono assumere rilievo nella valutazione del concorso di colpa del danneggiato e nella ricostruzione del nesso causale dell’illecito.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, ma la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta il criterio astratto o la sussunzione giuridica, non la mera plausibilità della ricostruzione fattuale.
- In appello possono essere valorizzati documenti nuovi formatisi successivamente alle preclusioni istruttorie o la cui conoscenza tardiva sia ragionevolmente giustificata, fermo restando il potere del giudice di valutarne la rilevanza e l’eventuale regolazione delle spese.
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