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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25137/2023 del 09/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo (1) violazione di legge per omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di furto aggravato e detenzione illecita di stupefacenti (art. 157 c.p. e art. 129 c.p.p.; richiamata anche la disciplina dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), sostenendo che la recidiva specifica infraquinquennale originariamente contestata era in realtà esclusa e quindi non era stato applicato alcun aumento di pena che potesse interrompere o sospendere i termini di prescrizione; (2) vizio di motivazione per mancato esame sulla sussistenza della ricettazione e per mancata adeguata valutazione della qualificazione del fatto come furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato parzialmente: ha ritenuto inammissibile e infondato il secondo motivo (vizio di motivazione) ma fondato il primo motivo relativo alla prescrizione. Poiché il giudice di primo grado non aveva applicato la recidiva e non risultano sospensioni della prescrizione, i reati relativi ai capi nn. 2 (furto aggravato, commesso il 9/05/2014) e 3 (detenzione illecita di stupefacenti, commesso il 29/05/2014) si sono estinti per prescrizione rispettivamente il 9/11/2021 e il 29/11/2021, antecedentemente alla sentenza impugnata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quei reati, eliminando le pene ad essi riferite e ha rideterminato la pena complessiva per il delitto di ricettazione (confermata la responsabilità) nella misura di anni due di reclusione; il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Norma utilizzata per calcolare il termine massimo di prescrizione in relazione ai reati commessi; la Corte ha conteggiato i termini dalla data di commissione dei reati fino al decorso massimo previsto, verificando che la prescrizione era maturata prima della pronuncia impugnata.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato con l'art. 157 per la determinazione del termine di prescrizione; impiegato per stabilire le date esatte di estinzione per prescrizione dei singoli reati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di declaratoria di estinzione; la Corte ha ritenuto corretta la censura sulla omissione della dichiarazione di estinzione quando il termine di prescrizione era già corso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Norma del testo unico sugli stupefacenti evocata nella contestazione della detenzione di sostanze; la Corte ha valutato la prescrizione del reato di detenzione alla luce dell'assenza di applicazione della recidiva che avrebbe inciso sul termine prescrizionale.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate le disposizioni procedurali che regolano le modalità di esame del ricorso in Cassazione nei termini e nelle procedure straordinarie previste dalle norme emergenziali; utilizzate per la corretta trattazione dell'appello.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'eliminazione delle pene inflitte con la sentenza impugnata relativamente ai reati estinti per prescrizione e per la conseguente rideterminazione della pena complessiva per i reati residui.

Massime di principio

  • Se la recidiva contestata non è stata effettivamente valutata o applicata nel provvedimento di merito, occorre verificare il decorso del termine prescrizionale calcolato senza gli aumenti derivanti dalla recidiva: la prescrizione potrebbe essere già intervenuta.
  • La declaratoria di estinzione per prescrizione è obbligatoria quando risulta dai calcoli che il termine è decorso prima della sentenza; la mancata pronuncia può costituire motivo di annullamento.
  • Quando alcune imputazioni sono estinte per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte interessata e rideterminare la pena complessiva per i reati rimanenti senza necessità di nuovi accertamenti, se la responsabilità residua è già accertata.
  • Le censure generiche sul vizio di motivazione che non affrontano specificamente gli argomenti e i rilievi fattuali esposti dal giudice di merito sono destinate a essere dichiarate infondate.
  • In situazioni simili è fondamentale controllare le date di commissione dei reati, la prova di eventuali periodi di sospensione/interruzione della prescrizione e se l'applicazione di circostanze aggravanti (es. recidiva) sia stata effettivamente operata nel calcolo della pena.

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