Cassazione Penale, Sentenza n. 32090/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati dal Tribunale e dalla Corte d'appello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 80.000 euro di multa ciascuno per avere trasportato otto cittadini iraniani dalla Turchia alle acque territoriali italiane, procurandone l'ingresso illegale nel territorio dello Stato. I migranti erano stati soccorsi in mare, dopo essere stati trovati su un'imbarcazione in avaria. Le difese sostenevano che il trasporto verso l'Italia costituisse prosecuzione dell'operazione di salvataggio e invocavano l'adempimento del dovere e lo stato di necessità. Il ricorrente proprietario e comandante dell'imbarcazione deduceva inoltre travisamento e illogicità della prova, contestando l'affidabilità delle rilevazioni radar, il mancato espletamento di accertamenti tecnici sulla capienza e autonomia del tender e sulla manovra di rientro, nonché l'assenza di prova dell'intenzione di favorire l'ingresso clandestino. Il secondo imputato, passeggero e amico del comandante, lamentava anche la mancata individuazione di uno specifico contributo materiale o morale al reato e dei poteri decisionali concretamente esercitati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto dei ricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi e annullato con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha ritenuto che il soccorso dei migranti in pericolo fosse scriminato dall'adempimento del dovere ai sensi dell'art. 51 c.p. e che tale dovere non si esaurisse nel recupero a bordo, ma comprendesse lo sbarco in un luogo sicuro. La scelta di dirigersi verso le acque territoriali italiane, anche se non conforme alla regola del porto sicuro più vicino, non escludeva di per sé la scriminante, potendo eventualmente rilevare come illecito amministrativo. La Corte ha inoltre rilevato che il reato contestato richiede la prova della finalizzazione univoca della condotta a procurare l'ingresso illegale e che tale prova non era stata adeguatamente motivata. Le sentenze di merito avevano valorizzato il mancato approdo in Grecia, la presenza del tender in prossimità della costa durante la notte e il mancato avviso alle autorità, senza dissipare le incertezze sull'effettivo numero di persone a bordo del tender, sulla sua idoneità tecnica al trasporto, sulla manovra di rientro e sulla compatibilità dei fatti con il preavviso di arrivo in porto per la mattina successiva. Quanto al passeggero, i giudici di merito non avevano individuato alcun concreto apporto causale, materiale o morale, né considerato la sua diversa posizione rispetto al comandante.
Norme richiamate
La fattispecie richiede che la condotta di trasporto o gli atti compiuti siano teleologicamente e univocamente orientati a procurare l'ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato.
L'adempimento del dovere di soccorso in mare scrimina la condotta di recupero e di trasporto dei naufraghi fino allo sbarco in un luogo sicuro; la scelta del porto di approdo, anche se non coincidente con quello più vicino, non esclude di per sé la scriminante.
La questione dello stato di necessità è stata dedotta dalle difese, ma la decisione si fonda principalmente sull'applicazione dell'adempimento del dovere ex art. 51 c.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione rileva quando la decisione non fornisce una risposta adeguata alle obiezioni difensive su elementi decisivi della prova.
La valutazione della prova deve consentire di superare le incertezze e le interpretazioni alternative, soprattutto quando un dato costituisce l'elemento principale per dimostrare il dolo specifico o la finalizzazione della condotta.
art. 10, comma 1, Cost.
Il dovere consuetudinario di soccorso in mare, quale norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, trova applicazione nell'ordinamento interno anche in forza dell'art. 10, comma 1, Cost.
Convenzione SAR di Amburgo del 1979
L'obbligo di soccorso comprende il trasferimento dei naufraghi in un luogo sicuro, nel quale cessino le minacce alla loro vita e sicurezza e possano essere rispettati i loro diritti fondamentali.
Convenzione SOLAS del 1974
È richiamata quale fonte internazionale dell'obbligo di salvataggio in mare.
Convenzione UNCLOS del 1982
È richiamata quale fonte internazionale dell'obbligo di soccorso in mare.
Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Il dovere di soccorso in mare non si esaurisce nel recupero dei naufraghi a bordo della nave soccorritrice, ma comprende il loro sbarco in un luogo sicuro, nel quale non siano più minacciati nella vita o nella sicurezza e possano essere rispettati i loro diritti fondamentali.
- Quando il trasporto di stranieri verso il territorio dello Stato costituisce prosecuzione di un'operazione di salvataggio, la scelta del porto di approdo, anche se non corrispondente al porto sicuro più vicino, non esclude di per sé la scriminante dell'adempimento del dovere prevista dall'art. 51 c.p.
- Per configurare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è necessario provare che la condotta sia finalisticamente e univocamente orientata a procurare l'ingresso illegale dello straniero; il mero trasporto fino alle acque territoriali, inserito in un contesto di soccorso, non è sufficiente senza una prova specifica della diversa finalità criminale.
- La prova della finalizzazione al favoreggiamento dell'ingresso illegale deve essere motivata attraverso dati attendibili e non ambigui; quando l'accusa si fonda su rilevazioni radar o su una ricostruzione tecnica contestata, è necessario verificare l'affidabilità dello strumento e, se rilevanti, la fattibilità tecnica della condotta ipotizzata.
- Circostanze compatibili con spiegazioni alternative, quali il mancato approdo nel porto più vicino o il mancato immediato avviso alle autorità, non possono da sole fondare l'affermazione della finalità di favoreggiamento se non sono adeguatamente confrontate con gli elementi contrari e con la complessiva ricostruzione dei fatti.
- Nel concorso di persone, la responsabilità del passeggero o del soggetto privo di poteri decisionali non può essere affermata per la sola presenza a bordo; occorre individuare e motivare uno specifico contributo causale, materiale o morale, alla condotta tipica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32094/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32040/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32046/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2026 del 27/08/2026
- Sentenza penale · 27 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2026 del 27/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →