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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n. 674/2025 del Tribunale di Latina - Sezione Lavoro, pubblicata in data 19 maggio 2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 674/2025, relativa al pagamento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 20 maggio 2025, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre interessi legali e spese di lite. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né provare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva: il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva. Poiché il Ministero non ha provato l'adempimento, gli è stato ordinato di pagare entro 60 giorni euro 1.500,00 oltre interessi legali. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, quale commissario ad acta, con compenso provvisorio di euro 1.000,00 a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice prima dell'esecuzione forzata o del giudizio di ottemperanza.

  • d.lgs. 149/2022

    A seguito della novella, non è più necessaria la formula esecutiva; il termine dilatorio decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, è sufficiente provare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, purché l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza: il termine decorre dalla notificazione del provvedimento, anche se privo di formula esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione debitrice ha l'onere di provare l'adempimento dell'obbligazione risultante dal titolo giudiziale quando il ricorrente abbia documentato il giudicato, la notificazione e il decorso del termine dilatorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, con attribuzione dei poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato, per il caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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