Cassazione Penale, Ordinanza n. 15435/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata alla cessione, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che gli elementi probatori non sarebbero stati sufficienti a dimostrare la destinazione a terzi della droga sequestrata e che la condotta avrebbe dovuto essere derubricata nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla destinazione allo spaccio, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico valorizzando il quantitativo di stupefacente rinvenuto, la somma di denaro contante e la disponibilità di materiale per il confezionamento, elementi idonei a escludere un uso esclusivamente personale. Ha ritenuto parimenti corretta la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., evidenziando che il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva delle modalità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, l'imputato è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice contestata; la Corte conferma che la destinazione della sostanza a fini di cessione può essere desunta globalmente da quantità, denaro e materiale di confezionamento, senza che il solo dato ponderale basti da solo a fondare o escludere l'illecito penale.
Richiamato dalla difesa come fattispecie amministrativa alternativa; la Corte esclude la derubricazione perché gli elementi di fatto valorizzati dai giudici di merito sono incompatibili con l'uso esclusivamente personale.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta delle peculiarità del caso concreto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo; la motivazione è sufficiente se indica gli elementi ritenuti rilevanti.
Criterio di riferimento per il giudizio di tenuità e per la valutazione della gravità del fatto; la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza a uso non personale non può essere affermata o esclusa sulla base del solo dato quantitativo, ma va desunta da una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, incluse le modalità di presentazione della droga e gli ulteriori indici sintomatici di spaccio.
- Il rinvenimento di una quantità di stupefacente da cui siano ricavabili numerose dosi, unitamente al possesso di denaro contante e di materiale per il confezionamento, costituisce un insieme di elementi logicamente idonei a sostenere la finalità di cessione.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. implica una valutazione complessa e globale della concreta offensività della condotta, da condurre alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; non è necessaria la disamina analitica di tutti gli indici, purché il giudice indichi quelli ritenuti significativi.
- La valutazione sulla sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per omissione motivazionale o manifesta illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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