Cassazione Penale, Sentenza n. 31445/2026 del 17/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La vicenda riguarda una serie di imputati condannati in appello per truffa aggravata o comunque per truffa ex art. 640 c.p., in relazione al percepimento di prestazioni assistenziali collegate al riconoscimento dello stato di cieco assoluto. Secondo l’impostazione accolta nei giudizi di merito, gli imputati avrebbero ottenuto il riconoscimento dell’invalidità presentando una condizione visiva non corrispondente alla realtà, perché le attività quotidiane osservate dalla polizia giudiziaria sarebbero risultate incompatibili con la totale assenza di vista. In cassazione hanno dedotto, con motivi in larga parte sovrapponibili ma differenziati per singolo ricorrente, violazioni di legge e vizi di motivazione, soprattutto per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante perizia medico-legale e per l’affermazione della responsabilità. Le difese hanno sostenuto che la Corte di appello aveva ignorato o travisato la documentazione sanitaria e gli accertamenti strumentali prodotti, che avrebbero dimostrato la sussistenza di patologie oculari gravi e dello stato di cecità nei termini tecnici previsti dall’art. 2 della legge n. 138 del 2001. Hanno inoltre censurato la motivazione perché fondata su osservazioni empiriche della polizia giudiziaria, ritenute incompatibili con la cecità assoluta, ma senza un confronto effettivo con i criteri medico-legali e con le conclusioni dei consulenti tecnici di parte. Ulteriori motivi hanno riguardato, per alcuni ricorrenti, il trattamento sanzionatorio, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in un caso, la confisca per equivalente, deducendosi anche la non retroattività della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi viziata sotto il profilo della violazione di legge. In particolare, ha rilevato che la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di perizia con argomentazioni assertive, senza confrontarsi in modo effettivo con le specifiche deduzioni difensive e senza spiegare, sulla base di criteri scientifici condivisi, perché l’accertamento tecnico fosse superfluo o irrilevante. Secondo la Cassazione, la decisione d’appello aveva fondato la responsabilità esclusivamente sulla ritenuta incompatibilità tra i comportamenti osservati e lo stato di cecità assoluta, ma senza un adeguato vaglio delle critiche mosse dalle difese circa la nozione tecnico-normativa di cecità e la possibile compatibilità tra residue capacità visive/compensative e le attività quotidiane descritte. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo esame dell’istanza di rinnovazione istruttoria. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il delitto di truffa, contestato agli imputati in relazione all’indebito conseguimento di prestazioni assistenziali.
disposizione richiamata dalle difese come fonte della definizione tecnico-normativa di cecità assoluta, fondata su criteri medico-legali oggettivi e non sulla mera incapacità di orientarsi o compiere atti quotidiani.
invocato nei motivi di ricorso in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
invocato nei motivi di ricorso in relazione ai limiti e all’ampiezza del giudizio di appello.
norma sulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, al centro della censura accolto dalla Cassazione.
richiamato in relazione al diritto alla prova e alla richiesta di acquisizione di elementi ritenuti decisivi dalla difesa.
richiamato nei motivi sul vizio di motivazione e sulla struttura del provvedimento giudiziario.
richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla tenuta del compendio probatorio.
richiamato per censurare la determinazione della pena e la valutazione dei criteri di commisurazione.
richiamato per il mancato riconoscimento o la mancata prevalenza delle attenuanti generiche.
richiamato nel motivo relativo alla confisca per equivalente, come indicato nel testo, ma senza ulteriore sviluppo nel provvedimento.
richiamato nel motivo sulla confisca, ma dal testo emerge solo il riferimento formale della difesa, non una autonoma contestazione di frode informatica.
richiamata per contestare l’applicazione della confisca per equivalente in ragione della successione di leggi nel tempo.
richiamata da un ricorrente nel raccordo con lo status di cieco assoluto, ma senza specificazione ulteriore nel testo.
Massime di principio
- Anche in presenza di doppia conforme, il giudice dell’impugnazione deve fornire una motivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun profilo specificamente devoluto; il rigetto apodittico dei motivi di appello integra motivazione apparente e, quindi, vizio di legittimità.
- Quando la responsabilità è fondata su un tema tecnico-scientifico decisivo, il giudice che intenda disattendere le conclusioni del perito o del consulente di parte deve spiegare in modo rigoroso le ragioni del dissenso, confrontandosi con il metodo e con l’affidabilità delle conoscenze scientifiche richiamate.
- La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello non può essere respinta con formule di stile se mira ad accertare un punto potenzialmente decisivo; il giudice deve spiegare perché l’accertamento richiesto sia irrilevante, superfluo o non necessario.
- La valutazione della prova scientifica richiede un controllo critico sulla base di studi, dati oggettivi, grado di conferma empirica e consenso della comunità scientifica; non è sufficiente una valutazione meramente empirica o intuitiva quando la questione è specialistica.
- Se la condanna dipende dalla ritenuta incompatibilità tra condotte osservate e una condizione patologica formalmente riconosciuta da organi competenti, il giudice deve confrontarsi con la definizione tecnico-normativa della patologia e con le possibili spiegazioni alternative offerte dalla difesa.
- Il sindacato di legittimità non può supplire alle lacune motivazionali della sentenza di merito mediante una ricostruzione postuma del percorso argomentativo: se manca il confronto reale con la prova e con le censure difensive, l’annullamento con rinvio è imposto.
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