Cassazione Civile, Ordinanza n. 41520/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto dalla Regione un anticipo pari al 50% di un finanziamento/contributo previsto dalla L. n. 64/1968 per un programma di investimenti. In seguito, per asserito inadempimento agli obblighi previsti per l'erogazione, la Regione aveva dichiarato la decadenza dall'agevolazione con delibera del 13 aprile 2004 e aveva chiesto la restituzione delle somme anticipate con richiesta del 2 ottobre 2004 e poi con ordinanza ingiunzione notificata il 20 giugno 2007. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione decorresse dalla dichiarazione di decadenza del 13 aprile 2004 e che gli atti del 2 ottobre 2004 e del 20 giugno 2007 lo avessero tempestivamente interrotto. Con il ricorso per cassazione, il beneficiario ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2033 c.c. e art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal pagamento del 22 novembre 1991, oppure comunque che fosse già maturata prima del primo atto interruttivo; ha inoltre dedotto la contraddittorietà della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe fatto decorrere la prescrizione dalla delibera del 13 aprile 2004 e al tempo stesso considerato tale atto come interruttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l'inesistenza originaria o sopravvenuta del vincolo obbligatorio e va correttamente ricondotta nell'alveo contrattuale; nel caso concreto, essendo incontestato l'inadempimento del beneficiario agli obblighi per ottenere il finanziamento, il diritto alla restituzione è sorto quando la Regione ha dichiarato la decadenza dal contributo con la delibera del 13 aprile 2004. La censura sulla decorrenza della prescrizione è stata giudicata generica, perché non accompagnata dalla specifica denuncia di violazione di canoni ermeneutici né dalla riproduzione integrale del contenuto della delibera. È stata esclusa anche la dedotta contraddittorietà, poiché la Corte d'appello aveva distinto tra l'atto da cui decorre la prescrizione e il successivo atto interruttivo del 2 ottobre 2004, poi seguito dalla notifica dell'ingiunzione nel 2007. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di ripetizione di indebito si fonda sull'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, originaria o sopravvenuta, e viene ricondotta nell'ambito contrattuale; nel caso concreto il diritto alla restituzione delle somme anticipate sorge con il venir meno del vincolo obbligatorio.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso deciso, tale momento è stato individuato nella dichiarazione di decadenza dal finanziamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione di indebito presuppone che il pagamento sia privo di valida causa, perché il rapporto obbligatorio non è mai sorto oppure è venuto meno successivamente; quando il venir meno del vincolo dipende da un provvedimento di decadenza, la prescrizione decorre da tale evento.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione, non rileva il momento del pagamento se, fino alla dichiarazione di decadenza o all'evento che fa venire meno il titolo, la pretesa restitutoria non è ancora esigibile.
- La censura in cassazione contro l'interpretazione di un atto amministrativo o negoziale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e consentire il controllo mediante l'integrale riproduzione del contenuto rilevante dell'atto; altrimenti il motivo è generico.
- Non sussiste contraddittorietà logica se il giudice individua un atto quale dies a quo della prescrizione e un atto successivo quale valido atto interruttivo del termine già decorso o in corso.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se previsto dalla legge.
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