Cassazione Penale, Sentenza n. 23740/2023 del 31/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Si lamentano violazioni di legge (artt. 274, 275 e 193 c.p.p.) e vizio motivazionale, nonché travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni rese da coindagati (Aniello Romano, Ciro Gaeta, Giuseppe Concilio). In particolare il ricorrente deduce che: a) i gravi indizi sarebbero fondati solo su intercettazioni e non su riscontri concreti (assenza di droga trovata in perquisizione); b) non risulterebbero contatti che colleghino Pellegrino agli altri sodali e gli atti citati proverebbero al più la sua qualità di cliente; c) il Tribunale avrebbe travisato o sovrastimato le dichiarazioni dei coindagati; d) le esigenze cautelari non sarebbero attuali, considerato il tempo trascorso, l'attività lavorativa e precedenti non rilevanti.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base delle intercettazioni, dei riscontri di polizia giudiziaria e delle dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie, ricostruendo il ruolo dell'indagato come addetto alla lavorazione/distribuzione dello stupefacente (ricezione di 300 g di cocaina parte di un carico ben più consistente). La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (vietato rinnovare la valutazione probatoria o interpretare diversamente le intercettazioni salvo manifesta illogicità o travisamento incontestabile). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la permanenza dell'operatività del sodalizio e il mancato superamento del regime presuntivo previsto dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la sentenza deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), artt. 73 e 74
Art. 73 e 74 inquadrano rispettivamente il reato di detenzione e il reato associativo con finalità di spaccio; nel caso sono le fattispecie contestate (capo 12 e capo 1) e sono state ritenute sussistenti in base a intercettazioni, riscontri e dichiarazioni dei vertici del sodalizio.
Codice di procedura penale, art. 273
Individua il requisito dei gravi indizi di colpevolezza richiesto per le misure cautelari; la Cassazione ha verificato che la motivazione del giudice del riesame ha adeguatamente illustrato la gravità del quadro indiziario.
Codice di procedura penale, art. 274
Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). La Corte ha ritenuto legittima la valutazione dell'attualità del pericolo operata dal giudice di merito, con richiamo al requisito di concretezza e attualità.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede un regime presuntivo applicabile alle associazioni di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che tale presunzione non fosse stato superata e la Cassazione ha confermato la correttezza del ragionamento in merito.
Codice di procedura penale, art. 193
Norma collegata alla formazione degli atti e alle modalità probatorie contestate; il ricorrente l'aveva invocata per vizi procedurali ma la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 292
Elenca i requisiti formali dell'ordinanza cautelare; la Corte ha verificato che il giudice del riesame ha rispettato e motivato secondo i parametri richiesti.
Art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Regola l'autosufficienza dei motivi in cassazione, richiedendo la specificità delle censure e la documentazione delle prove contestate; la Corte ha dichiarato il motivo non autosufficiente per mancanza di allegazione documentale delle dichiarazioni contestate.
Consente la condanna al pagamento alla cassa delle ammende; applicato dalla Corte per la somma di euro 3.000 in ragione della colpa nella formulazione del ricorso.
Art. 94, comma 1-ter e 1-bis, disp. att. c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito: il sindacato è limitato a vizi di legge, manifesta illogicità o travisamento probatorio incontestabile.
- Le intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; per impugnare efficacemente la loro interpretazione in cassazione occorre dimostrare un travisamento palese indicando trascrizioni precise e documentate.
- Per contrastare la sussistenza dei gravi indizi è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e non limitarsi a prospettare una lettura alternativa dei medesimi elementi.
- In tema di esigenze cautelari, il requisito di attualità del pericolo di reiterazione richiede una prognosi motivata sulla continuità del periculum libertatis che valuti modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale; non è sufficiente allegare genericamente lavoro stabile o il tempo trascorso.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare per travisamento di dichiarazioni di terzi, il ricorrente deve allegare le dichiarazioni integrali o indicare con precisione dove sono depositate, per soddisfare il requisito di autosufficienza del motivo in cassazione.
- Nel caso di associazioni di stupefacenti, il regime presuntivo previsto dall'art. 275 c.p.p. può giocare un ruolo decisivo; per superarlo occorre offerta di elementi concreti che ne mostrino la cessazione o l'irrilevanza nella situazione concreta.
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