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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29703/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva presentato istanza di rimborso IRES per gli anni 2011, 2012 e 2013, sostenendo di aver realizzato nel 2010 un investimento ambientale consistente nell’acquisto di due impianti fotovoltaici entrati in funzione il 14 aprile 2011 e di non aver fruito dell’agevolazione "Tremonti ambiente" per l’incertezza, allora esistente, circa la cumulabilità con le tariffe incentivanti del secondo conto energia. La CTR aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo tempestiva l’istanza ex art. 38 d.P.R. 602/1973 e corretta la quantificazione del beneficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della disciplina Tremonti ambiente e dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il costo dell’investimento andava imputato all’anno 2010, quando gli impianti erano stati realizzati, con conseguente tardività della domanda di rimborso presentata nel 2015 rispetto al termine quadriennale decorrente dal versamento dell’IRES relativa al 2010; con il secondo ha denunciato la violazione della norma che disciplina il limite del 20%, sostenendo che la CTR aveva erroneamente parametrato tale percentuale all’imposta risparmiata anziché al costo complessivo dell’investimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei termini esposti in motivazione, ritenendo fondato il primo motivo solo quanto alla decadenza per l’istanza riferita all’imposta versata nel 2011 per l’anno 2010, ma non quanto alla pretesa impossibilità di riliquidare le dichiarazioni successive; ha inoltre accolto il secondo motivo, chiarendo che il limite del 20% dell’agevolazione va calcolato sul costo dell’investimento complessivo e non sull’imposta/IRES risparmiata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 13-19, L. 388/2000

    L’agevolazione è fruibile anche cumulativamente con le tariffe incentivanti, nei limiti previsti dalla disciplina successiva; la mancata fruizione immediata può essere giustificata dall’incertezza interpretativa e il beneficio può essere chiesto anche mediante rimborso.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dalla data del versamento dell’imposta non dovuta; nella specie il termine era già decorso per l’imposta riferita al 2010.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    È richiamato quale alternativa alla domanda di rimborso per recuperare il beneficio non fruito nella dichiarazione originaria.

  • art. 19 d.m. 5 luglio 2012

    Ha risolto l’incertezza sulla cumulabilità tra incentivo energetico e Tremonti ambiente, consentendo il cumulo nei limiti del 20% del costo dell’investimento.

  • art. 9, comma 1, Decreto del 19 febbraio 2007

    La percentuale del 20% deve essere riferita al costo dell’investimento, non all’imposta risparmiata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 84 Tuir

    È richiamato in via illustrativa nella ricostruzione del momento in cui può emergere l’indebito a seguito del riporto delle perdite.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali non fruite per incertezza interpretativa, il contribuente può chiedere il recupero del beneficio anche in via di rimborso, purché la domanda sia proposta nel rispetto del termine decadenziale previsto per i rimborsi delle imposte sui redditi.
  • Per il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 il dies a quo decorre, di regola, dal versamento dell’imposta non dovuta; la successiva chiarificazione normativa o giurisprudenziale non sposta automaticamente il termine, perché opera il limite della certezza dei rapporti esauriti.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di dichiarazione di scienza ed è emendabile: il contribuente può far valere in giudizio il diritto all’agevolazione non fruita, nei limiti temporali e sostanziali previsti.
  • Quando un’agevolazione è cumulabile con altri incentivi nei limiti del 20%, il limite percentuale va riferito al costo complessivo dell’investimento agevolato e non al risparmio d’imposta ottenuto.
  • Se l’indebito non emerge nell’anno dell’investimento ma solo in un periodo d’imposta successivo per effetto di riporto di perdite o meccanismi analoghi, il rimborso va chiesto nel primo periodo in cui l’indebito diventa effettivamente percepibile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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