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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15273/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttori)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di appartamenti e pertinenze già appartenenti all’INPDAI e poi trasferiti a una società di cartolarizzazione. I conduttori, o i familiari conviventi, deducevano di avere ricevuto dall’ente gestore una proposta di acquisto ai sensi della normativa sulla dismissione degli immobili, di averla tempestivamente accettata e di aver ricevuto anche la comunicazione della data del rogito; sostenevano però che la stipula non era poi avvenuta per decisione unilaterale dell’ente. Chiedevano quindi, in via principale, una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., o comunque l’accertamento del trasferimento della proprietà, oltre al risarcimento dei danni. L’INPS resisteva sostenendo che, per gli immobili qualificati di pregio, non spettasse lo sconto previsto dalla legge e che la precedente proposta fosse stata correttamente superata da una nuova offerta con condizioni rideterminate. In Cassazione l’INPS ha proposto due motivi: ha censurato la ricostruzione giuridica della Corte d’appello, sostenendo che l’incontro di volontà integrasse al più un contratto preliminare e non un contratto definitivo di compravendita, anche perché erano necessari ulteriori controlli sui requisiti soggettivi dei conduttori e mancava una disciplina completa del pagamento del prezzo; ha inoltre dedotto violazione della disciplina della retrocessione degli immobili cartolarizzati, lamentando che la Corte avesse applicato norme sopravvenute a una fattispecie già definita nel 2006. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale tardivo, articolando censure sulla mancata piena accoglienza delle domande di trasferimento, sulla prova dei requisiti per l’acquisto, sul mancato riconoscimento del danno da inadempimento e sulla regolazione delle spese e dei prezzi finali di alcuni immobili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’INPS per difetto di specificità e per la proposizione di censure nuove non adeguatamente autosufficienti. In particolare, il primo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a individuare con precisione l’errore denunciato, oltre a non rispettare l’onere di specificità del ricorso per cassazione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito, oltre a risultare comunque infondato quanto all’applicazione di una legge sopravvenuta. Conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo dei conduttori è stato dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c. La Corte ha posto le spese di legittimità a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    È richiamato come rimedio invocato dai conduttori per ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti del trasferimento, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicabilità, perché dichiara inammissibile il ricorso principale.

  • art. 1331 c.c.

    È richiamato dall’INPS per sostenere che la fattispecie sarebbe riconducibile allo schema dell’opzione e non alla compravendita definitiva; la censura è però dichiarata inammissibile.

  • art. 3, commi 3 e 6, d.l. 351/2001

    È evocato in relazione alla procedura di dismissione degli immobili e alla necessità di verificare i requisiti soggettivi dei conduttori; la Corte non ne affronta nel merito l’interpretazione, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.

  • art. 3, comma 8, legge n. 410/2001

    È richiamato dall’INPS per sostenere che gli immobili di pregio non godano dello sconto del 30%; la questione resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso principale.

  • d.m. 21 novembre 2002

    È richiamato come fonte della procedura e del termine per stipula e pagamento; la relativa censura è dichiarata inammissibile per novità e, comunque, non decisiva.

  • art. 43-bis legge n. 14/2009

    La Corte afferma che la norma è comunque inapplicabile alla fattispecie perché entrata in vigore nel 2009, mentre i contratti sono stati ritenuti conclusi nel 2006.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per affermare che un motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    È richiamato per l’onere di autosufficienza del ricorso, che impone di indicare gli atti e i fatti processuali rilevanti su cui la censura si fonda.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato per il principio secondo cui l’atto processuale è nullo se manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo; applicato al motivo di ricorso carente di specificità.

  • art. 334, secondo comma, c.p.c.

    È applicato per dichiarare inefficace il ricorso incidentale tardivo in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 327 c.p.c.

    È richiamato come termine lungo per l’impugnazione, rispetto al quale il ricorso incidentale è stato proposto tardivamente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È evocato nel dispositivo finale per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente di riportarne integralmente l’applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, cioè deve individuare chiaramente l’errore denunciato e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo generico o meramente assertivo è inammissibile.
  • Chi deduce in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di dimostrare, con puntuale autosufficienza, di averla già proposta nei gradi di merito, indicando l’atto e il suo contenuto rilevante; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La novità della questione in sede di legittimità preclude l’esame del motivo, salvo che si tratti di rilievi rilevabili d’ufficio e comunque desumibili dagli atti di causa nelle forme imposte dall’autosufficienza del ricorso.
  • Le norme sopravvenute non possono essere applicate per incidere su contratti già ritenuti conclusi in epoca anteriore, salvo diversa previsione espressa di retroattività.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace ex art. 334 c.p.c., con imputazione delle spese alla parte che ha proposto il ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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