Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA emesso per l'anno 2010 in relazione a operazioni qualificate dall'ufficio come cessioni intracomunitarie non provate ai fini della non imponibilità. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la decisione è stata riformata perché la Commissione tributaria regionale ha ritenuto non dimostrata la dislocazione delle merci nello Stato membro di destinazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. 331/1993, sostenendo che la prova del trasporto o della spedizione dei beni in altro Stato membro non potesse essere limitata al solo CMR e ai contratti commerciali. La ricorrente ha quindi contestato il criterio probatorio utilizzato dal giudice di merito, ritenuto troppo restrittivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, in tema di cessioni intracomunitarie non imponibili, l'esenzione IVA presuppone che il bene sia stato trasferito all'acquirente, che il cedente provi la spedizione o il trasporto in altro Stato membro e che il bene abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato di cessione. L'onere di provare i fatti costitutivi dell'agevolazione grava sul contribuente. La prova può essere fornita con documentazione idonea a dimostrare l'invio dei beni, non essendo necessario il solo CMR; tuttavia, nel caso concreto, la documentazione prodotta dalla società è stata ritenuta insufficiente, perché fatture, pagamenti, certificato di proprietà delle autovetture e documenti attestanti la regolarità degli acquirenti esteri non provavano la reale dislocazione della merce nello Stato di destinazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, lett. a, D.L. 30 agosto 1993 n. 331
"le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta"
la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede il trasferimento dei beni in altro Stato membro e la prova di tale trasporto o spedizione grava sul contribuente che invoca il regime agevolato
art. 138 Direttiva 2006/112/CE
"Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità..."
l'esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie opera solo se il bene è spedito o trasportato fuori dallo Stato membro di partenza verso altro Stato membro e sono integrati i presupposti sostanziali dell'operazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
richiamato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
consente di dare atto, in caso di rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nelle cessioni intracomunitarie la non imponibilità IVA richiede la prova di tre elementi: trasferimento del potere di disposizione del bene, spedizione o trasporto in altro Stato membro e uscita fisica del bene dal territorio dello Stato di cessione.
- L'onere di provare i fatti costitutivi del regime di esenzione grava sul contribuente che lo invoca; l'amministrazione non deve dimostrare l'assenza del requisito territoriale.
- In mancanza di una norma nazionale che imponga forme tipiche di prova, il cedente può dimostrare il trasporto o la spedizione con qualsiasi documento idoneo; il CMR non è l'unico mezzo probatorio possibile.
- Documenti che attestano solo la regolarità civilistica o fiscale dell'acquirente estero, o la mera esistenza del pagamento, non sono di per sé sufficienti a provare la reale destinazione della merce in altro Stato membro.
- La valutazione della prova deve concentrarsi sull'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e sulla loro collocazione nello Stato membro di destinazione, non su indici formali isolati.
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