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Sentenza

Sentenza del 21/02/2025 n. 4627 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di intimazione emesso per la riscossione dell’IRPEF 2009, oltre sanzioni e interessi, relativo a quattro cartelle. A.A. ha contestato: (1) che l’intimazione fosse divenuta inefficace per il decorso di 180 giorni senza avvio dell’esecuzione; (2) l’utilizzabilità dei documenti prodotti da ADER, deducendo la tardiva costituzione e il mancato rispetto dei termini per il deposito; (3) la carenza di motivazione dell’intimazione, in particolare per l’assenza del conteggio degli interessi, e l’omessa indicazione delle modalità di autotutela e di impugnazione; (4) la mancata spiegazione del dissenso rispetto agli orientamenti consolidati della Cassazione; (5) la motivazione apparente della sentenza e la pretesa acquisizione dei motivi per non contestazione. L’impugnazione riguardava la decisione della C.T.R. della Lombardia, che aveva confermato quella della Commissione tributaria provinciale di Milano, respingendo le contestazioni sull’intimazione e ammettendo le produzioni documentali di ADER.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: il decorso del termine annuale previsto dall’art. 50, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973 può incidere sulla legittimità di una successiva azione esecutiva, ma non sulla validità intrinseca dell’intimazione, e nel giudizio non era impugnata un’azione esecutiva. Il secondo motivo è stato rigettato: la tardiva costituzione del resistente non impedisce di contestare i fatti e le norme invocati dalla controparte né di produrre documenti. Il terzo è stato rigettato: l’intimazione è un atto a contenuto vincolato, conforme al modello ministeriale, e il riferimento alla cartella precedentemente notificata è sufficiente; la motivazione degli atti presupposti non rientrava nella censura. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e privo di specifiche critiche alla sentenza. Il quinto è stato rigettato: la decisione d’appello era motivata sui singoli profili e la ricorrente non aveva spiegato perché operasse il principio di non contestazione. A.A. è stata condannata alle spese, liquidate in 3.500 euro, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    In questo quadro, pertanto, il decorso del termine di cui al terzo comma dell'art. 50 è circostanza che spiega effetto in relazione all'eventuale azione esecutiva successivamente intrapresa dal concessionario per la riscossione (non più sorretta da un legittimo presupposto), ma certamente non incide sull'intrinseca validità dell'avviso di intimazione.

    L’intimazione riattiva la riscossione e avvisa il debitore; non costituisce il titolo della pretesa. Il decorso del termine annuale dalla notifica non invalida l’intimazione, ma impedisce che una successiva esecuzione si fondi su di essa senza il necessario presupposto aggiornato.

  • Art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    l'eventuale mancato rispetto del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

    La costituzione tardiva del resistente determina una decadenza circoscritta: non può proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio né chiedere la chiamata di terzi, ma può ancora negare i fatti costitutivi, contestare le norme invocate e produrre documenti.

  • Artt. 24 e 32 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto

    Anche in caso di costituzione tardiva, il resistente conserva il diritto di produrre documenti nei limiti e secondo le modalità previste dal processo tributario; la tardività non comporta automaticamente l’inutilizzabilità delle produzioni.

  • Art. 50, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Siffatta connotazione di tale atto è significativa del suo contenuto vincolato; non occorre, pertanto, che esso contenga una motivazione che si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente, a tal fine, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

    L’avviso di intimazione, redatto secondo il modello ministeriale, ha contenuto vincolato: il richiamo alla cartella già notificata è sufficiente a motivarlo, senza necessità di ripetere in dettaglio gli elementi già contenuti nell’atto presupposto. Resta distinta la questione della motivazione della cartella, che deve essere contestata autonomamente.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è integralmente respinto e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • La scadenza del termine di efficacia dell’intimazione non estingue né invalida automaticamente l’atto e non elimina la pretesa tributaria; rileva invece per verificare se una successiva esecuzione possa essere legittimamente intrapresa. Per contestare quel profilo occorre che l’azione esecutiva sia effettivamente oggetto del giudizio.
  • La costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario non comporta, da sola, l’esclusione di tutte le sue difese o dei documenti prodotti: la decadenza riguarda specifiche facoltà processuali, mentre restano possibili la contestazione dei fatti e delle norme e la produzione documentale nei termini applicabili.
  • Per un avviso di intimazione a contenuto vincolato, il riferimento alla cartella precedentemente notificata può essere sufficiente a motivare l’atto. Eventuali carenze motivazionali della cartella o di altri atti presupposti devono essere contestate specificamente, senza confonderle con i vizi propri dell’intimazione.
  • I motivi di ricorso devono indicare in modo puntuale quale parte della decisione si censura e per quale ragione; una critica generica, anche sul mancato rispetto di orientamenti giurisprudenziali, può essere dichiarata inammissibile.
  • La denuncia di motivazione apparente richiede di individuare una reale carenza della decisione: non basta affermare che le proprie tesi non sono state accolte, soprattutto se il giudice ha esaminato i singoli profili e il ricorrente non chiarisce perché sarebbe applicabile la non contestazione.

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