Cassazione Civile, Ordinanza n. 04753/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce da una domanda di accertamento della comproprietà su un appezzamento di terreno di mq 87, proposto assumendo che il bene fosse rimasto in comunione ereditaria tra quattro sorelle dopo la divisione consensuale del 1972 e che, quindi, la quota spettante alla moglie defunta del ricorrente fosse pervenuta a quest’ultimo iure successionis. Il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato anche la rettifica della denuncia catastale presentata dalla coerede. In appello, invece, la coerede assegnataria del bene aveva sostenuto che l’intero resede-giardino, benché descritto nel rogito come di circa 40 mq, fosse stato attribuito a lei in base ai confini indicati nell’atto divisorio, mentre la controparte insisteva per la tesi della permanenza in comunione della porzione di 87 mq. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: omesso esame della relazione di stima UTE del 1971; violazione dei criteri di interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.; contraddittorietà della motivazione in ordine ai confini, alla misura del bene e al vincolo di esproprio; falsa applicazione dell’art. 1965 c.c. per asserita attribuzione di effetti transattivi alla divisione; omesso esame del possesso uti condominus dal 1984; errata valutazione del comportamento successivo delle parti; uso indebito delle dichiarazioni rese dalle sorelle in interrogatorio formale come prova del titolo di proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente fondato la decisione sull’interpretazione dell’atto di divisione del 1972, quale titolo effettivamente attributivo delle porzioni immobiliari, e sulla volontà delle condividenti desumibile dal testo dell’atto e dalle circostanze valorizzate in modo non contraddittorio. La relazione sommaria di stima del 1971 è stata ritenuta non decisiva perché provvisoria e comunque non richiamata nell’atto divisorio; i dati catastali sono stati usati solo in via sussidiaria e non come criterio autonomo di regolamento di confini; il vincolo di esproprio futuro non risultava idoneo a incidere sull’attribuzione già compiuta; la formula finale dell’atto non ne mutava la natura di divisione consensuale; il possesso successivo del ricorrente e le sue azioni possessorie sono stati giudicati irrilevanti rispetto al titolo divisorio; le dichiarazioni delle sorelle sono state considerate solo come elementi confermativi, non come confessione utilizzata per provare il diritto reale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la memoria depositata in cassazione nel procedimento camerale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per censurare violazioni di legge e falsa applicazione di norme
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per dedurre nullità della sentenza o della motivazione per contraddittorietà
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi
la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto va compiuta primariamente sul testo dell’atto e sulla volontà manifestata dalle parti
richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni nell’interpretazione sistematica dell’atto
richiamato dal ricorrente; non ritenuto violato
richiamato dal ricorrente; non ritenuto violato
il comportamento successivo delle parti può essere considerato, ma solo se riferibile alla volontà comune e non a condotte unilaterali
richiamato dal ricorrente per contestare l’uso dei confini; la Corte esclude che sia stato applicato il criterio proprio del regolamento di confini
la Corte esclude che l’atto di divisione abbia assunto natura di transazione solo per la formula finale di definizione dei rapporti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per asserita motivazione contraddittoria; la Corte nega la sussistenza del vizio
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato nel motivo; la Corte non ravvisa il vizio denunciato
richiamato in tema di interrogatorio libero, quale mezzo solo confessorio attenuato ai fini del convincimento
richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione e all’interrogatorio formale
richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione e all’interrogatorio formale
richiamato dal ricorrente; non emerge una specifica applicazione nella decisione
richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ne ravvisa violazione
richiamato nella ricostruzione dei beni rimasti comuni, ma non decisivo ai fini della soluzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nell’azione di accertamento della comproprietà o di scioglimento della comunione, il titolo negoziale attributivo delle porzioni immobiliari va interpretato secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., privilegiando il dato testuale dell’atto e la volontà obiettivata dalle parti al momento della stipula.
- I dati catastali non hanno valore determinante per l’identificazione civilistica del bene, ma possono essere utilizzati solo in via sussidiaria quando la descrizione del titolo sia ambigua o imprecisa; non possono sostituire il contenuto del titolo negoziale.
- Il criterio dei confini, pur essendo decisivo nella ricostruzione dell’oggetto contrattuale quando risulti dal testo dell’atto, non coincide con il regolamento di confini ex art. 950 c.c. se viene impiegato solo come elemento interpretativo del titolo.
- Un atto di divisione consensuale non si trasforma in transazione per il solo uso di formule generiche come "definito e transatto": occorre una reale controversia e una volontà negoziale incompatibile con la mera funzione divisoria.
- Ai fini dell’interpretazione del contratto, il comportamento successivo delle parti rileva solo se è comune e coerente con la volontà negoziale originaria; non sono decisivi atti unilaterali o condotte successive non riferibili a tutte le parti del rapporto.
- Dichiarazioni rese da altri condividenti possono valere come meri elementi di conforto del convincimento del giudice, ma non come prova decisiva dell’esistenza o della titolarità di un diritto reale quando la decisione sia già sorretta dall’interpretazione del titolo.
- Fatti come un possesso successivo o pregresse azioni possessorie non incidono, di per sé, sulla ricostruzione del titolo proprietario quando la controversia sia risolta sulla base dell’atto di divisione e della volontà delle parti ivi espressa.
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