Cassazione Penale, Sentenza n. 35644/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Larino: a entrambi era attribuita la cessione del 29/06/2013 di due chili di hashish; a Marchesani venivano inoltre contestate la detenzione di un ingente quantitativo di marijuana (8-9/06/2012) e il tentativo di estorsione nei confronti di Mangiacotti per il mancato pagamento di quella cessione. I ricorsi per cassazione contestavano la carenza di prova, con particolare riferimento alla cosiddetta "droga parlata" (assenza di sequestro e analisi chimica), la genericità della motivazione, la mancata considerazione dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e, per Mangiacotti, l'assenza di elementi idonei a provare lo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le corti di merito avessero adeguatamente motivato, valorizzando captazioni ritenute chiare e univoche che descrivevano modalità, quantità e qualità della droga e i fatti estorsivi. Quanto alla "droga parlata", la Corte ha richiamato l'onere di rigorosa valutazione ex art. 192, comma 2 cod. proc. pen., ma ha ritenuto che le conversazioni fossero sufficiently pregnanti da provare detenzione, cessione e quantità ingente. Le censure generiche dei ricorrenti non hanno prospettato ricostruzioni alternative né confutato la motivazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per il concorso di persone nei reati contestati: gli atti sono considerati commessi in concorso fra i soggetti indicati.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma centrale sui reati relativi agli stupefacenti; il Tribunale e la Corte d'appello hanno rifiutato la derubricazione all'ipotesi lieve (comma 5) ritenendo provata la destinazione allo spaccio e/o la massa quantitativa incompatibile con il piccolo spaccio.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato in relazione alle aggravanti connesse alla quantità e alle circostanze; la Corte ha esaminato se sussistessero aggravanti e ha ritenuto la soglia minima raggiunta per l'ipotesi di maggiore gravità.
Norma sull'estorsione: applicata per valutare gli elementi probatori relativi alla condotta estorsiva contestata a Marchesani.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il principio secondo cui le dichiarazioni captate ("droga parlata") vanno valutate con particolare attenzione e rigore; la Corte ha applicato questo criterio ma ha ritenuto che, nel caso concreto, le captazioni fossero così chiare e dettagliate da fondare la condanna.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione rispetto alle questioni sollevate in appello; i ricorsi sono stati ritenuti generici e non conformi ai limiti richiesti.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Consentita la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; perciò il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e non vi è stata discussione orale.
Massime di principio
- La "droga parlata" (captazioni senza sequestro/analisi) può essere sufficiente a fondare una condanna solo se le intercettazioni sono particolarmente chiare, dettagliate e univoche; il giudice deve applicare il criterio di particolare rigore ex art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
- La mancanza del sequestro o dell'analisi chimica non rende automaticamente insussistente la prova: occorre valutare la pregnanza delle dichiarazioni captate e la loro coerenza con altri elementi probatori.
- Censure generiche che contestano solo la "tipologia" della prova, senza proporre ricostruzioni alternative o confutare specificamente la motivazione, sono prevalentemente inammissibili in Cassazione.
- Per ottenere la qualificazione nel regime sanzionatorio più favorevole (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) la difesa deve offrire elementi credibili che escludano destinazione allo spaccio o dimostrino quantitativi ridotti; l'affermazione astratta non è sufficiente.
- L'appello e la motivazione di merito devono essere affrontati nel ricorso per cassazione con specificità: la Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza del processo logico-giuridico seguito dalle corti inferiori.
- In procedimenti trattati in forma scritta (per normativa d'urgenza), l'assenza di discussione orale fa gravare maggior peso sulle conclusioni scritte depositate dalle parti; occorre cura nella loro formulazione.
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