Cassazione Civile, Ordinanza n. 23580/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto opere di trasformazione di una struttura originariamente destinata a garage in unità abitativa. La committente ha agito per ottenere, in via principale, la risoluzione del contratto per vizi dell’opera, deducendo che i difetti rendevano l’immobile staticamente inidoneo e sostanzialmente pericoloso; in via subordinata ha chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. L’appaltatore ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso per le opere eseguite. Il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione, ha riconosciuto un danno limitatamente alle opere necessarie per la messa a norma dell’edificio e ha accolto la riconvenzionale per i compensi; la Corte d’appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la committente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa applicazione dell’art. 1668, comma 2, c.c., sostenendo che la fattispecie non potesse essere ricondotta alla sola riduzione del prezzo, poiché i vizi e il mancato adeguamento sismico avrebbero reso l’intero edificio instabile e inadatto alla destinazione; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., assumendo che l’inadempimento fosse di non scarsa importanza, atteso che, tra le opere indicate dal consulente tecnico, solo due demolizioni sarebbero risultate utili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, entrambi i motivi mirassero in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla portata dei vizi e sulla funzionalità complessiva dell’opera. La Corte d’appello aveva infatti accertato che l’appalto non riguardava solo l’adeguamento sismico, ma la completa trasformazione di una struttura in abitazione, e che i difetti riscontrati non compromettevano la funzionalità complessiva dell’opera, essendo eliminabili con interventi di costo contenuto. Tale valutazione di merito non è censurabile in sede di legittimità con il tipo di doglianza proposto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere che, in presenza di vizi dell’opera che ne compromettono la destinazione, sia configurabile la risoluzione o comunque una tutela più incisiva della mera riduzione del prezzo; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché reputa le censure dirette contro l’accertamento fattuale dei giudici di merito.
La ricorrente lo richiama per qualificare la vicenda come inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto; la Corte ritiene inammissibile la censura perché mira a sovvertire il giudizio di fatto sulla gravità dell’inadempimento.
È evocato per sostenere che l’inadempimento dell’appaltatore fosse di non scarsa importanza; la Corte considera la doglianza inammissibile in quanto investe la valutazione fattuale compiuta in appello.
art. 35 della legge n. 47 del 1985
Richiamato dalla ricorrente in collegamento con i vizi dell’opera e la conformità dell’edificio, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione nel merito.
art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dalla ricorrente in tema di adeguamento e sicurezza dell’edificio; la Corte non ne affronta la portata autonoma perché la censura è reputata di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a seguito dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito veicolare, sotto la veste della violazione di legge, una critica che in realtà investa il mero accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla gravità dei vizi dell’opera e sulla funzionalità complessiva del bene.
- In materia di appalto, la valutazione circa se i vizi compromettano o meno la destinazione dell’opera, e se l’inadempimento sia di non scarsa importanza, è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
- La censura di omessa applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto o sulla garanzia per vizi dell’opera è inammissibile quando non si confronti con l’accertamento decisivo del giudice di merito sulla concreta incidenza dei difetti e sulla loro eliminabilità a costi contenuti.
- Quando il giudice di merito accerti che i vizi dell’opera non ne compromettono la complessiva funzionalità e sono rimediabili con interventi modesti, non ricorre il presupposto per sovvertire in sede di legittimità la scelta tra risoluzione del contratto e rimedi meno incisivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23487/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23491/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23492/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23493/2023 del 02/08/2023
- ordinanza_civile · 2 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23494/2023 del 02/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →