Cassazione Civile, Ordinanza n. 03516/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il privato aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di una caduta provocata da una buca non segnalata sulla strada, imputando la responsabilità al Comune per omessa manutenzione del manto stradale. In primo grado il Tribunale aveva qualificato la domanda nell'alveo dell'art. 2051 c.c. e l'aveva rigettata per difetto di prova sulla natura, dimensioni e pericolosità della buca, nonché sulla sua visibilità, ritenendo che la condotta dell'attore avesse avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno. La Corte d'appello aveva confermato, valorizzando ancora l'assenza di prova dell'insidia e la condotta non prudente dell'istante. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3 Cost. e richiesto, in modo non pertinente, un chiarimento sulle forme dell'appello; 2) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato il caso fortuito e attribuito il sinistro alla sua colpa, assumendo anche la coesistenza delle due possibili forme di responsabilità; 3) violazione dell'art. 61 c.p.c. per la condanna alle spese di CTU disposta dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, inammissibile il terzo motivo perché rivolto contro una statuizione della sentenza di primo grado, e infondato il secondo motivo. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva respinto l'appello sia rispetto all'art. 2051 c.c. sia rispetto all'art. 2043 c.c., fondando la decisione sull'art. 1227 c.c. e su un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione: la condotta incauta del danneggiato era stata ritenuta causa sufficiente dell'evento, con interruzione del nesso causale tra la cosa e il danno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attivazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro formale evocato per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 3 Cost.
La censura richiamata dal ricorrente è stata ritenuta generica e priva di specificità, non indicando la ratio decidendi da censurare.
Richiamato impropriamente dal ricorrente per chiedere chiarimenti alla Corte.
Norma invocata per la responsabilità aquiliana da omessa manutenzione della strada; la Corte ha rilevato che la decisione di merito l'aveva comunque considerata insieme all'art. 2051 c.c.
Norma richiamata come base della responsabilità da cose in custodia; la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente verificato il nesso causale e l'efficacia esclusiva della condotta del danneggiato.
Applicato come criterio dirimente per escludere il risarcimento quando la condotta colposa del danneggiato sia causa sufficiente del danno e interrompa il nesso causale.
Richiamato per contestare la condanna alle spese della consulenza tecnica d'ufficio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro la sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura generica o non confrontata con la motivazione è inammissibile.
- La responsabilità da cose in custodia o da fatto illecito può essere esclusa quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non riesaminabile in cassazione, che la condotta imprudente del danneggiato sia stata causa sufficiente dell'evento e abbia interrotto il nesso causale.
- In tema di danni da caduta su strada, l'assenza di prova sulle caratteristiche del dissesto, sulla sua visibilità e sulla sua pericolosità può giustificare il rigetto della domanda risarcitoria se il giudice ritiene non dimostrata l'insidia e attribuisce rilievo decisivo alla condotta del danneggiato.
- La censura in cassazione non può essere diretta contro una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado se il vizio non investe la decisione impugnata nei limiti del devolutum.
- La valutazione della attendibilità e concludenza delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
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