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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19520/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della Questura di Caltanissetta di prorogare per trenta giorni il trattenimento di un cittadino tunisino presso il CPR, già disposto dal Questore di Agrigento. Il Giudice di Pace di Caltanissetta accolse la richiesta con provvedimento del 28 settembre 2021. Il trattenuto propose ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la proroga era stata disposta senza motivazione effettiva, senza esame delle questioni sollevate nella memoria depositata in udienza e senza riferimento alle circostanze concrete del caso, nonostante la misura incidesse sulla libertà personale e fosse già stato egli trattenuto per novanta giorni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico. Ha affermato che la proroga del trattenimento dello straniero deve essere sorretta da una motivazione specifica, che dia conto delle concrete difficoltà nell'identificazione o nell'organizzazione del rimpatrio e della congruenza della proroga rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nel caso concreto, il provvedimento del Giudice di Pace si limitava a richiamare in modo generico e stereotipato la sussistenza dei presupposti di legge, mediante un modulo prestampato, senza alcuna disamina delle peculiarità del caso e delle difese svolte dall'interessato. Poiché alla data della decisione era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga poteva essere disposta, la Cassazione ha cassato il provvedimento senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. Non ha regolato le spese, rinviando la loro liquidazione al giudice di pace secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato quale parametro per denunciare la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge.

  • art. 13 Cost.

    richiamato per sottolineare che la privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge e non tollera proroghe prive di base legale specifica.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di motivazione del provvedimento giudiziale.

  • art. 14, d.lgs. n. 286/1998

    "la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. (...) Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio"

    la proroga del trattenimento è consentita solo in presenza dei presupposti legali specifici e di elementi concreti, che devono essere esplicitati nella motivazione del provvedimento.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    ha consentito la cassazione senza rinvio perché il termine per disporre la proroga era già spirato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per individuare il giudice competente a liquidare le spese nel giudizio di cassazione senza rinvio.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    escluso come base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Il trattenimento dello straniero ai fini del rimpatrio è una misura di privazione della libertà personale consentita solo entro i limiti temporali e sostanziali espressamente previsti dalla legge; il giudice non può autorizzare proroghe in assenza di presupposti concreti e specificamente allegati.
  • La motivazione del provvedimento che proroga il trattenimento deve essere concreta e individualizzata: non è sufficiente un richiamo stereotipato alla sussistenza dei presupposti di legge, ma occorre verificare e spiegare le ragioni specifiche che rendono probabile l'identificazione o necessario l'ulteriore trattenimento per organizzare il rimpatrio.
  • Quando il termine perentorio entro cui la proroga del trattenimento avrebbe potuto essere disposta è già spirato, la cassazione del provvedimento impugnato deve avvenire senza rinvio, perché non residua alcun potere decisorio del giudice di merito.
  • Nel giudizio in cui sia vittoriosa una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un'Amministrazione statale, le spese non si regolano mediante condanna in favore dello Stato, ma seguono la disciplina speciale della liquidazione del compenso al difensore da parte del giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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