Cassazione Penale, Sentenza n. 40552/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma, in appello, delle condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per importazione di un ingente quantitativo di marijuana (capo B7). Hitaj ha dedotto vizi della motivazione per non aver valorizzato la sua dichiarazione confessoria resa in appello ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; ha eccepito inoltre che la partecipazione all'associazione sarebbe stata ritenuta sulla base di un unico episodio di trasporto e senza elementi di collegamento stabile col gruppo. Limaj ha censurato la configurabilità degli elementi dell'associazione sulla base di un unico reato-fine, ha lamentato la negazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante le dichiarazioni confessorie e il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per essere fondati su motivi non consentiti in sede di legittimità (richieste di rivalutazione in fatto delle prove e di diversa ponderazione delle fonti di prova). Ha ritenuto congrua e priva di vizi logico-giuridici la motivazione della Corte d'appello, che aveva confermato la responsabilità degli imputati: Hitaj coinvolto in una importazione via mare di 415 kg di marijuana (capo B7) e in altri atti preparatori, uso di mezzi del sodalizio e partecipazione a trasferte funzionali alle condotte; Limaj coinvolto nel medesimo episodio e in attività preparatorie nonché in altri comportamenti indicativi di stabile inserimento con mansioni di autista/corriere. Le dichiarazioni confessorie sono state ritenute parziali e non idonee a mutare la valutazione complessiva. Pertanto le condanne sono state confermate (Hitaj: anni 7 e mesi 4; Limaj: anni 8), escluse le aggravanti citate in primo grado; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La norma disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la partecipazione può essere desunta anche da un unico reato-fine se la condotta dell'agente denota un ruolo organico e non episodico nell'organizzazione
art. 4 della legge n. 146 del 2006
Menzione come aggravante non applicata nella determinazione della pena; la Corte d'appello ha escluso tale aggravante nel caso concreto
Criteri direttivi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto assenti elementi positivi che giustificassero attenuanti o una riduzione di pena, considerata l'obiettiva gravità delle condotte e altri fattori (es. latitanza)
Previsione di una attenuante speciale; il ricorrente ne ha invocato la configurabilità ma la Corte ha rilevato che la doglianza era generica e che l'attenuante non era stata neppure tempestivamente dedotta in sede di gravame
Giurisprudenza (Cass. Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado)
Principio richiamato: il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare la partecipazione associativa se la condotta manifesta, secondo l'esperienza comune, un ruolo nelle dinamiche operative dell'organizzazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non revisiona i fatti: se la motivazione di merito appare logica e completa, le contestazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- La partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche sulla base di un unico reato-fine quando la condotta dell'agente riveli un ruolo organico o operativo nel sodalizio (non necessariamente più episodi)
- Le confessioni rese in sede di merito non garantiscono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: devono apportare un contributo significativo rispetto a quanto già emerso nel processo
- Per ottenere attenuanti (art. 114 o generiche) occorre prospettare elementi concreti e specifici in sede di gravame; obiezioni generiche risultano inefficaci in cassazione
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; l'assenza di elementi favorevoli, la gravitaà del reato e comportamenti come la latitanza possono escludere riduzioni di pena
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