Cassazione Penale, Sentenza n. 3990/2022 del 04/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (eventualmente con braccialetto elettronico) per reati connessi a sostanze stupefacenti. Il ricorso deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. richiede una valutazione delle circostanze specifiche dell'indagato; evidenzia la modesta entità di alcuni episodi (es. consegna di 5 grammi), la brevità della condotta (settimana di aprile 2017), l'assenza di precedenti successivi e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in primo grado.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motiva richiamando la presunzione relativa di necessità della custodia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e affermando che il mero decorso del tempo in custodia non è idoneo a vincere tale presunzione. Inoltre sottolinea che, dopo la sentenza di primo grado (la cui produzione non è stata fornita dal ricorrente), il sindacato sul fatto e sulla sua gravità è vincolato alla ricostruzione del giudice di merito; dal dispositivo emerge una condanna a dieci anni e sei mesi, elemento che non favorisce il dedotto alleggerimento cautelare. Conclude affermando la sussistenza del pericolo di reiterazione e, quindi, la legittimità della custodia in carcere. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di legge per la cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Il reato previsto comporta una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che rende necessaria la custodia in carcere salvo elementi specifici idonei a vincerla
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione prevista richiede però una valutazione delle circostanze concrete dell'indagato; tuttavia, in mancanza di elementi nuovi idonei a superarla, la custodia è confermata
art. 125, 274, 299 comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate nella doglianza sul procedimento e sui motivi di riesame/appello in materia di misure cautelari; la Corte ritiene le censure non fondate o non valutabili senza la documentazione di merito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Riguarda i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione); la Corte ritiene le censure inammissibili alla luce degli elementi mancanti e del principio di rispetto della decisione di merito
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni operative cui la cancelleria deve ottemperare quando l'imputato è in custodia per reati specifici; la Corte ordina gli adempimenti previsti
art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato nel ricorso)
L'aggravante contestata in primo grado è stata esclusa dalla sentenza di primo grado secondo quanto dedotto dal ricorrente; la Corte osserva comunque che l'assenza di produzione della sentenza impedisce una rivalutazione
Massime di principio
- Per reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere: il richiedente la sostituzione deve produrre elementi concreti e nuovi idonei a vincere tale presunzione
- Il mero decorso del tempo trascorso in custodia non è sufficiente, di per sé, a giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare, salvo che non emergano altri elementi che attenuino le esigenze cautelari
- Dopo una sentenza di primo grado la valutazione della gravità dei fatti e delle circostanze rilevanti per la cautela deve rimanere nei termini della decisione di merito: il giudice della cautela non può riformulare liberamente la ricostruzione dei fatti
- La mancata produzione della sentenza di merito da parte del ricorrente ostacola la possibilità per il giudice d'appello o di legittimità di valutare le censure che invocano una diversa valutazione della gravità del fatto
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può giustificare la custodia in carcere anche quando il pericolo di fuga non risulti provato
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda
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