Cassazione Civile, Ordinanza n. 29937/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti sulla corretta individuazione della linea di confine tra i due terreni e sull’utilizzo di una stradina insistente sul terreno dell’attore. L’attore aveva chiesto l’accertamento della sua proprietà sulla porzione di terreno asseritamente occupata dalle confinanti, la dichiarazione del proprio diritto di proprietà sulla stradina e la restituzione delle porzioni occupate. Le convenute avevano resistito sostenendo la corrispondenza del confine ai rispettivi titoli, l’avvenuta usucapione delle porzioni eventualmente possedute e l’esistenza di una servitù di transito sulla stradina, proponendo inoltre domanda riconvenzionale di rimessione in pristino. In appello la domanda dell’attore è stata qualificata come azione di regolamento di confini e, sulla base di titoli, mappe catastali, prove testimoniali e consulenza tecnica, è stato individuato un confine diverso da quello sostenuto dalle appellanti, con condanna alla restituzione di una porzione di fondo; è stata inoltre riconosciuta la servitù di passaggio sulla stradina, mentre è stata respinta la domanda di rimessione in pristino per mancanza di prova di ulteriori modifiche dei luoghi rispetto a una precedente statuizione. In cassazione le ricorrenti principali hanno dedotto, con sette motivi, violazione degli artt. 948 e 950 c.c., contestando l’uso delle mappe catastali e della c.t.u., la qualificazione dell’azione come regolamento di confini anziché rivendica, la rilevanza della precedente sentenza passata in giudicato e la regolazione delle spese; il resistente ha proposto ricorso incidentale con due motivi, lamentando l’omessa considerazione di prove sulla servitù di passaggio e la mancata condanna integrale alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i motivi delle ricorrenti principali perché, in gran parte, tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque non coglievano la ratio decidendi della sentenza d’appello; ha ritenuto inammissibili anche i motivi del ricorrente incidentale perché diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e perché la regolazione delle spese disposta dalla Corte territoriale era coerente con l’esito complessivo del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda dovesse essere qualificata come rivendica; la Corte ha escluso che la controversia riguardasse la titolarità del diritto e ha ribadito che era in discussione l’esatta linea di confine.
considerato dalla Corte come norma di riferimento dell’azione di regolamento di confini, qualificata come vindicatio incertae partis con onere di prova gravante su entrambe le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le doglianze formalmente incardinate su violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando in realtà miravano a contestare l’accertamento di merito o non indicavano una effettiva violazione normativa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte in tema di sindacabilità dell’erronea qualificazione della domanda solo quando la censura si traduca in nullità processuale o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione del 2012, il controllo di legittimità è limitato al minimo costituzionale della motivazione; non sono più deducibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né può essere richiesto un nuovo esame del merito.
il primo motivo delle ricorrenti è stato dichiarato inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata della Corte in materia di regolamento di confini.
richiamato nei motivi delle parti; la Corte ha ribadito che nel regolamento di confini l’onere di allegare e provare mezzi utili all’individuazione della linea di confine grava su entrambe le parti.
la consulenza tecnica è stata considerata mezzo istruttorio necessario quando la soluzione della controversia richieda cognizioni tecniche non possedute dal giudice.
il motivo fondato sul giudicato è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d’appello non aveva ignorato la precedente decisione, ma l’aveva valutata come già eseguita o comunque compatibile con la situazione accertata.
verosimilmente riferito per errore materiale; la Corte ha comunque respinto la censura sulle spese, applicando il principio della soccombenza complessiva e della possibilità di compensazione parziale.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in capo a entrambe le parti ricorrenti.
Massime di principio
- Nell’azione di regolamento di confini, qualificabile come vindicatio incertae partis, entrambe le parti devono collaborare all’individuazione della linea di demarcazione e il giudice può utilizzare tutti gli elementi di prova attendibili, ricorrendo in via sussidiaria alle mappe catastali.
- Le mappe catastali hanno valore sussidiario nella determinazione del confine e possono essere valorizzate dal giudice quando titoli, testimonianze o altri elementi non consentano un accertamento univoco.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi confinato al solo minimo costituzionale: non sono ammissibili censure che mirino a una rivalutazione del merito o alla mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- La qualificazione giuridica della domanda è sindacabile in cassazione solo se la censura evidenzi un error in procedendo, una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o un vizio di sussunzione; non è sufficiente contestare la lettura complessiva della pretesa effettuata dal giudice di merito.
- L’azione di regolamento di confini produce un effetto recuperatorio: accertato lo sconfinamento, può conseguire il rilascio della porzione indebitamente posseduta, a prescindere dall’elemento soggettivo dell’occupazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la valutazione discrezionale del materiale probatorio, salvo che la motivazione sia mancante, apparente o affetta da radicale incomprensibilità.
- La regolazione delle spese va compiuta in base all’esito complessivo della lite; in caso di soccombenza reciproca o accoglimento solo parziale, è legittima la compensazione, totale o parziale, senza che la parte solo parzialmente soccombente possa essere automaticamente gravata delle spese dell’altra.
- La consulenza tecnica d’ufficio è legittimamente utilizzabile quando l’accertamento richieda cognizioni tecniche specifiche non possedute dal giudice e non può essere aggredita in cassazione solo perché le conclusioni non coincidono con la tesi di parte.
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