Cassazione Penale, Ordinanza n. 27788/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena per i reati contestati. Il ricorso era limitato al solo reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, e deduceva due censure: da un lato, l'intervenuta prescrizione del reato; dall'altro, l'insussistenza del reato per effetto di modifiche legislative sopravvenute, richiamate alla legge n. 168 del 2023. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: la prescrizione non era maturata prima della sentenza di appello, anche tenendo conto degli atti interruttivi rilevanti ratione temporis; la modifica normativa invocata non incideva sul precetto applicabile al caso concreto, poiché la misura violata imponeva l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la residenza era comunque ricompresa nella disciplina richiamata dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il termine non era decorso alla data della sentenza di appello, anche per effetto degli atti interruttivi. Ha ritenuto infondato anche il motivo fondato sulla legge n. 168 del 2023, perché la modifica normativa non escludeva la rilevanza del luogo di residenza quale contenuto dell'obbligo violato. Ha inoltre affermato che, trattandosi di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, non poteva essere dichiarata la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello, ma non oggetto delle censure in cassazione.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Costituisce il reato oggetto del ricorso; la Corte afferma che la fattispecie era ancora punibile e che non era maturata la prescrizione prima della sentenza di appello.
Applicato ratione temporis per individuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione nel regime previgente alle modifiche del 2017.
La Corte richiama il principio per cui l'inammissibilità del ricorso preclude la dichiarazione di cause di non punibilità, compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Menionata come intervento legislativo successivo al fatto, irrilevante ai fini della disciplina prescrizionale applicabile al caso concreto.
Invocata dal ricorrente, ma ritenuta inidonea a incidere sul precetto della misura di prevenzione violata.
Presupposto della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la prescrizione va verificata con riferimento alla data della sentenza impugnata e alla disciplina applicabile ratione temporis, tenendo conto degli eventuali atti interruttivi previsti dalla legge vigente al tempo del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata la prescrizione eventualmente maturata nel corso del giudizio di legittimità.
- Una modifica normativa sopravvenuta non può essere invocata utilmente se non incide effettivamente sul contenuto precettivo della misura o della disposizione violata nel caso concreto.
- Ai fini della configurabilità della violazione di una misura di prevenzione, rileva il precetto concretamente imposto dal provvedimento applicativo, e non una lettura astratta o svincolata dal suo contenuto specifico.
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