Cassazione Penale, Sentenza n. 12001/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine all'espulsione ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cremona perché proceda all'esame della pericolosità sociale dell'imputato e pronunci sulla misura di sicurezza.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GUP del Tribunale di Cremona (12/04/2018) che aveva applicato la pena concordata di 3 anni per i reati ex artt. 110 c.p., 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 496 c.p.; il Procuratore generale deduce la violazione dell'art. 86 d.P.R. 309/1990 per l'omessa valutazione e statuizione circa l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.
Norme richiamate
La norma prevede l'espulsione obbligatoria, a pena espiata, per lo straniero condannato per i reati elencati (tra cui quelli di cui all'art. 73). La Corte rileva che, pur richiedendo il riconoscimento della pericolosità sociale, l'ordinamento impone comunque che il giudice esprima una valutazione sulla pericolosità sociale (positiva o negativa) e sulla conseguente applicazione o meno dell'espulsione; l'omessa statuizione sulla misura comporta annullamento.
Norma sostanziale sui delitti in materia di stupefacenti; la condanna per reati ex art. 73 rientra tra i casi che fanno scattare la previsione speciale di espulsione ex art. 86.
Concorrente materiale o formale di reato; citato per individuare la partecipazione del ricorrente nei fatti oggetto di patteggiamento.
Reato contestato nella sentenza di patteggiamento; richiamato nel quadro fattuale della condanna.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (legge 23/6/2017, n.103)
Norma che disciplina il patteggiamento; la Corte ricorda che, nonostante modifiche normative, è comunque ammissibile il ricorso per cassazione in materia di misure di sicurezza non oggetto dell'accordo.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che è ammesso il ricorso con riferimento alle misure di sicurezza non comprese nell'accordo di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il giudice deve esprimere specificamente anche sulle misure di sicurezza non comprese nell'accordo: l'omessa pronuncia su una misura obbligatoria o sulla valutazione della pericolosità sociale è motivo di annullamento limitato a quel punto.
- L'art. 86 d.P.R. 309/1990 impone che il giudice valuti e dichiari la pericolosità sociale dello straniero; anche se la valutazione è negativa il giudice deve comunque motivare la mancata applicazione dell'espulsione.
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione sulle misure di sicurezza personali o patrimoniali che non risultino oggetto dell'accordo di patteggiamento.
- In caso di annullamento per omissione circa una misura di sicurezza, la Cassazione rinvia al giudice di merito per un nuovo esame limitato a quel profilo, senza rimettere in discussione l'accordo di pena già omologato, salvo altre censure.
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