Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con l'ordinanza del GIP del 4 maggio 2021. Il ricorso in cassazione articolava due motivi: 1) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella valutazione degli elementi probatori (in particolare delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso e delle immagini di videosorveglianza), sostenendo che i rilievi del tribunale non dimostravano sufficienti gravi indizi; 2) contestazione della persistenza delle esigenze cautelari, con la difesa che indicava il trasferimento in altra regione e l'assunzione a tempo indeterminato come elementi di recesso dai contesti delinquenziali e la lunga distanza temporale (oltre tre anni) come indice di assenza di pericolosità attuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il tribunale del riesame non abbia motivato in maniera manifestamente illogica: le dichiarazioni del collaboratore Mancuso non escludevano la partecipazione del ricorrente alle condotte estorsive e le riprese video collocavano il ricorrente nel luogo dell'incontro con il soggetto minacciato. Quanto alla persistenza delle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato il principio per cui il mero decorso del tempo (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé sufficiente a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; il trasferimento e il lavoro stabile non erano, di per sé, idonei a dimostrare il definitivo distacco dai legami con contesti criminosi, anche alla luce dei rapporti familiari e pregressi. Conseguentemente il rigetto del riesame è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla qualificazione dell'elemento soggettivo (reato tentato) nell'ambito delle imputazioni; citata per indicare la fattispecie penale contestata.
Riferimento alla partecipazione al reato; usato per inquadrare la responsabilità in concorso.
Norma che tutela dal reato di estorsione, oggetto della contestazione principale.
art. 416-bis cod. pen. (comma 1)
Riferimento alla qualificazione della associazione di tipo mafioso; la presenza di legami familiari e relazioni con contesti di criminalità è valutata ai fini delle esigenze cautelari.
art. 192 cod. proc. pen. (commi 1-bis, 2, 3, 4 richiamati nella motivazione)
Richiamato per distinguere il diverso grado di valutazione richiesto tra gravità degli indizi in sede cautelare e l'elemento di prova necessario per il giudizio di merito; la Corte osserva che il giudizio cautelare non richiede la stessa precisione e concordanza degli indizi prevista per il giudizio finale.
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Richiamato per spiegare i limiti della valutazione cautelare e la non applicazione integrale del comma 2 dell'art. 192 nel giudizio per misure cautelari.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Norma che contiene la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di determinate fattispecie; la Corte sottolinea che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti come il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività del sodalizio.
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso decisioni sul riesame delle misure cautelari il sindacato è limitato: si verifica soltanto la manifesta illogicità o l'insufficienza della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti di merito.
- Per l'adozione o il mantenimento di una misura cautelare personale è sufficiente la presenza di gravi indizi di colpevolezza, valutati con criteri meno stringenti rispetto al giudizio di merito; non è richiesto il livello di precisione e concordanza degli indizi previsto per la sentenza di condanna.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le risultanze di videosorveglianza possono costituire elementi rilevanti e fondanti per la sussistenza dei gravi indizi, salvo che la difesa non produca elementi concreti e specifici che le confutino.
- Il decorso del tempo ("tempo silente") tra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il venir meno delle esigenze cautelari; deve essere supportato da elementi oggettivi (es. recesso formale, collaborazione effettiva, trasferimento e prova concreta di discontinuità nei contatti criminali).
- Il trasferimento in altra regione e l'assunzione a tempo indeterminato sono elementi utili ma non determinanti: servono prove concrete e oggettive della cessazione dei rapporti con l'associazione o con ambienti criminosi per superare la presunzione cautelare.
- La difesa, in sede di riesame e di impugnazione, deve allegare e documentare in modo specifico le circostanze capaci di incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari; mere affermazioni generiche sono insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11991/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2022 del 01/04/2022
- Sentenza penale · 1 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2022 del 01/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →