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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma, in sede di appello, della sua condanna per reati tributari. Il ricorso alla Cassazione articolava quattro motivi: 1) inosservanza delle norme processuali per mancata notificazione dell'avviso di udienza e del decreto di citazione a giudizio al difensore da lei nominato; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati (capo A-I); 3) vizi nella determinazione della pena, con riferimento alla continuazione e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione e mancata pronuncia di proscioglimento per alcuni reati (lettere D, L, M, N) e motivazione mancante per i reati A-I.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto il primo motivo, che denunciava la nullità per omissione della notificazione dell'avviso di udienza al difensore regolarmente nominato (avv. Gianluigi Bonifati) ed eletto domicilio. Poiché l'avviso era stato notificato ad altro difensore (avv.ssa Elena Meroni) e né il difensore nominato né quello notificato erano stati presenti in giudizio, la vocatio in ius è stata considerata nulla e tale nullità ha travolto tutti gli atti successivi al vizio. Per la sua natura assorbente, la Corte non ha esaminato i restanti motivi di doglianza. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Milano per la nuova celebrazione del giudizio, sanando il vizio denunciato.

Massime di principio

  • La mancata notificazione dell'avviso di udienza al difensore regolarmente nominato e con domicilio eletto produce la nullità dell'atto introduttivo (vocatio in ius) e di tutti gli atti successivi: è una nullità di portata assorbente che può determinare l'annullamento della sentenza senza esame del merito.
  • La notifica fatta a un diverso difensore non supplisce all'assenza di notificazione al difensore formalmente designato, salvo che il difensore effettivamente notificato abbia partecipato al giudizio e vi sia stata una sanatoria per raggiungimento dello scopo; l'effettiva presenza e partecipazione sono condizioni per la sanatoria.
  • Quando è denunciata una nullità processuale di carattere essenziale (come la mancata notifica al difensore nominato), la Cassazione la valuta prioritariamente e, se fondata, può accogliere il ricorso senza esaminare le questioni di merito.
  • Anche in riti speciali (es. rito abbreviato) devono essere rispettate le garanzie di difesa formali; il mancato rispetto delle regole di notifica può compromettere la validità dell'intero giudizio.
  • In situazioni analoghe, per evitare il rischio di nullità, l'imputato e il difensore devono verificare che la nomina del difensore e l'elezione di domicilio risultino chiaramente nel fascicolo e che le notifiche di atti processuali siano eseguite correttamente al difensore indicato; in caso di cambi difensore, è opportuno assicurarsi della regolare comunicazione alle parti e del deposito di eventuali rinunce o nomine successive.

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