Cassazione Penale, Sentenza n. 11992/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per più contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro: si deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (si contestava la valutazione di "abitualità" del comportamento nonostante la possibile particolare tenuità dei singoli illeciti, si chiedeva di valutare modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo e l'ottemperanza successiva alle prescrizioni). In ulteriori conclusioni il difensore ha inoltre eccepito la prescrizione dei reati.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 131-bis c.p. richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la causa di non punibilità perché l'imputato ha commesso molteplici violazioni della stessa indole (lesive della sicurezza sul lavoro), perciò la pluralità di condotte esclude l'applicabilità della norma. La Corte ha inoltre precisato che, per reati di pericolo presunto in materia di sicurezza, la valutazione è prognostica ex ante e che l'ottemperanza successiva è un post factum ininfluente ai fini della causa di non punibilità. Infine la contestata prescrizione è stata ritenuta infondata in ragione dei periodi di sospensione; pertanto la condanna (pena sospesa di 4 mesi di arresto) resta confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Esclude la punibilità quando congiuntamente ricorrono la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il comma 3 specifica che non si applica la causa quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole o condotte plurime e reiterate.
Indica i criteri per valutare la tenuità dell'offesa (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) con una valutazione complessa e congiunta ex ante; è il parametro utilizzato per verificare l'"offesa di particolare tenuità" prevista dall'art. 131-bis.
artt. 157 e 161 cod. pen. (prescrizione)
Stabilisce i termini di prescrizione e le conseguenze delle sospensioni; nel caso di specie la prescrizione non era maturata perché ai termini ordinari si sono aggiunti periodi di sospensione utili a impedire l'estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede simultaneamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento: mancando anche uno solo dei due requisiti, la causa non è applicabile.
- Quando l'imputato ha posto in essere più violazioni della stessa natura (stessa ratio di tutela), la norma stessa esclude l'applicabilità dell'art. 131-bis: la pluralità delle condotte comporta una valutazione d'insieme che può prevalere sulla tenuità dei singoli episodi.
- Per reati di pericolo presunto (es. violazioni della sicurezza sul lavoro) la valutazione dell'offesa è prognostica ex ante: anche se non si è verificato un danno concreto, la condotta può comunque presentare un disvalore sufficiente a escludere la tenuità.
- L'ottemperanza successiva alle prescrizioni (adempimenti post factum) è, in linea generale, neutra ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità perché non incide sul disvalore originario della condotta.
- Le eccezioni di prescrizione devono considerare tutte le sospensioni e interruzioni del termine: la mera decorrenza del termine teorico non è determinante senza il computo degli eventi che lo sospendono.
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