Cassazione Penale, Sentenza n. 11997/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per l'anno 2010; l'imputato contestava (i) la sussistenza del dolo specifico, deducendo che comunicazioni IVA (art. 8-bis DPR 322/1998) avrebbero dimostrato l'assenza dell'intenzione di evadere le imposte, e (ii) la mancata motivazione e quindi il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante circostanze personali e giudiziarie favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondato il primo motivo (sulla mancata prova del dolo specifico), confermando l'affermazione di responsabilità e la condanna (pena di 1 anno di reclusione per omessa dichiarazione relativa all'anno 2010, con IVA evasa €216.161 e IRES evasa €396.795,40); ha invece accolto il secondo motivo relativo all'omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena, annullando la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto; sul resto il ricorso è dichiarato inammissibile, rendendo irrevocabile la condanna.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità; la Corte ha confermato che, per il 2010, le imposte evase superavano ampiamente tale soglia e ha ritenuto integrato il dolo specifico.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8-bis, comma 1
"Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili."
La Corte ha interpretato che la comunicazione IVA ex art. 8-bis non è equipollente alla dichiarazione annuale e non esclude la responsabilità penale per l'omessa dichiarazione: gli adempimenti hanno finalità diverse e la comunicazione non incide sugli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 5.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma che disciplina i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico e, in parte, inammissibile perché introduceva elementi non sviluppati precedentemente (mutatio libelli).
Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3 e 609, comma 2
Richiamate nella decisione per delimitare il sindacato di legittimità; la Corte ha osservato che il ricorso non poteva ampliare il perimetro del gravame oltre quanto dedotto in sede di merito.
Codice penale, art. 133
Parametro richiamato rispetto alla valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha disposto il rinvio perché la Corte d'appello non ha motivato la negativa valutazione riguardo alla sospensione.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma processuale richiamata in apertura relativa alle disposizioni emergenziali procedure; citata per le modalità di trattazione dei ricorsi ma non è oggetto di interpretazione decisiva nella motivazione.
Massime di principio
- La comunicazione IVA ex art. 8-bis DPR 322/1998 non equivale alla dichiarazione annuale e non esclude, di per sé, la responsabilità penale per omessa dichiarazione: sono adempimenti distinti con finalità diverse.
- Il dolo specifico nei reati tributari deve essere provato dall'accusa e può essere dimostrato mediante circostanze esteriori e indizi sintomatici (valutazione delle regole di esperienza); tuttavia la mera presentazione di una comunicazione IVA non è automaticamente idonea a escludere il dolo.
- Se la Corte di merito omette di motivare una decisione su un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) in presenza di specifica censura, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella omissione e rinviare il giudizio sul punto.
- Il sindacato di legittimità in Cassazione è delimitato ai motivi proposti in appello e non può essere esteso da nuovi elementi non discussi in sede di merito (vietata la mutatio libelli in sede di ricorso).
- Quando la condotta omissiva comporta valori di imposta ampiamente superiori alle soglie di punibilità, i giudici possono ritenere integrato il dolo di evasione salvo prova contraria consistente.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena il giudice deve motivare specificamente la valutazione complessiva dei parametri ex art. 133 c.p.; l'assenza di motivazione sul rischio di recidiva o su altri elementi ostativi è vizio rilevante.
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