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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) censura per presunta errata applicazione degli artt. 45 e 54 c.p. e dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, con doglianza sulla mancata considerazione dell'elemento psicologico in presenza di una crisi di liquidità ed un presunto stato di necessità; 2) censura sull'applicazione dell'art. 591 c.p.p. e sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla dosimetria della pena; 3) violazione degli artt. 521 e 546 c.p.p. per un refuso nell'imputazione (riportato il capo A invece del capo C); 4) eccezione di prescrizione del reato relativo all'anno d'imposta 2012; 5) contestazione della confisca per equivalente e della applicazione temporale dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (retroattività), nonché mancanza di vantaggio economico per l'imputato; 6) diniego delle attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza e il comportamento processuale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto: il riferimento errato al capo A nella sentenza di appello era un mero refuso già corretto con ordinanza e non ha violato il diritto di difesa; la crisi di liquidità invocata non è stata provata né dimostrata l'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione tributaria né l'avvenuto ricorso a misure idonee per reperire le somme, per cui il dolo rimane integrato; le doglianze sull'entità della pena e sul diniego delle attenuanti erano generiche e inammissibili; la confisca per equivalente è applicabile nei reati tributari alla luce della continuità normativa e della giurisprudenza consolidata; il reato non era prescritto alla data della sentenza (calcolo termini e sospensioni) e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso avrebbe reso ininfluente ogni sopravvenuta prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa, di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice rilevante per l'omesso versamento IVA; la Corte ha confermato l'applicazione dichiarando integrato il dolo per l'anno 2012.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Capo A e B riguardavano reati ex art. 10-bis per i quali vi è stata assoluzione; la sentenza di appello conteneva un refuso formale richiamante impropriamente tale capo.

  • artt. 45, 54 cod. pen.

    Riferimento alle norme sul dolo e sulla responsabilità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva causa esimente legata alla crisi di liquidità non adeguatamente provata.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti di ammissibilità dell'appello; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibili motivi generici sulla dosimetria, decisione ritenuta legittima in cassazione.

  • artt. 521 e 546 cod. proc. pen.

    Norme sul contenuto della sentenza e sui vizi formali: un errore materiale nella indicazione del capo non ha violato il diritto di difesa se la motivazione è coerente e riferita correttamente al fatto.

  • art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamata nella discussione sulla prescrizione; la Corte ha calcolato i termini e le sospensioni rilevando che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma sulla confisca per equivalente nei reati tributari: la Corte ha ritenuto applicabile la misura, richiamando la continuità normativa con le disposizioni previgenti e la giurisprudenza che ne conferma l'obbligatorietà in caso di condanna.

  • art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007

    Richiamata in connessione con la disciplina della confisca nei reati tributari; la Corte ha ritenuto sussistente continuità con la norma abrogata ma efficace ai fini della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che impone l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata alla condanna del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riferimento al criterio per l'irrogazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente dolo nella determinazione dell'inammissibilità tale da escludere una comminazione più severa.

Massime di principio

  • L'onere della prova dell'impossibilità assoluta di adempiere a un'obbligazione tributaria grava sul contribuente: occorre provare sia la non imputabilità della crisi sia che sono state adottate tutte le misure possibili (anche personali) per reperire le risorse necessarie.
  • La crisi di impresa o la necessità di garantire la continuità aziendale e il sostentamento dei dipendenti non escludono di per sé il dolo nel reato tributario se non è dimostrata l'inesigibilità dell'obbligazione.
  • Refusi formali nella indicazione del capo di imputazione non compromettono il diritto di difesa se la motivazione della sentenza è chiara e riferita al fatto corretto; tali errori possono essere sanati con correzione materiale.
  • Le censure generiche, sia in appello sia in cassazione, relative alla quantificazione della pena o al riconoscimento di attenuanti sono facilmente dichiarate inammissibili: è necessario fornire un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito.
  • La confisca per equivalente è generalmente applicabile nei reati tributari e la continuità normativa può legittimarne l'applicazione anche in relazione a disposizioni intervenute successivamente ai fatti rilevanti.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare le sospensioni intervenute nei gradi di giudizio; inoltre una eventuale prescrizione sopravvenuta può essere priva di effetti se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
  • Per ottenere successo in sede di legittimità è fondamentale allegare e documentare elementi probatori nuovi e specifici: argomentazioni meramente assertive e generiche difficilmente superano il vaglio di ammissibilità e di merito.

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