Cassazione Penale, Sentenza n. 11985/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) censura per presunta errata applicazione degli artt. 45 e 54 c.p. e dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, con doglianza sulla mancata considerazione dell'elemento psicologico in presenza di una crisi di liquidità ed un presunto stato di necessità; 2) censura sull'applicazione dell'art. 591 c.p.p. e sulla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla dosimetria della pena; 3) violazione degli artt. 521 e 546 c.p.p. per un refuso nell'imputazione (riportato il capo A invece del capo C); 4) eccezione di prescrizione del reato relativo all'anno d'imposta 2012; 5) contestazione della confisca per equivalente e della applicazione temporale dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (retroattività), nonché mancanza di vantaggio economico per l'imputato; 6) diniego delle attenuanti generiche nonostante la sua incensuratezza e il comportamento processuale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto: il riferimento errato al capo A nella sentenza di appello era un mero refuso già corretto con ordinanza e non ha violato il diritto di difesa; la crisi di liquidità invocata non è stata provata né dimostrata l'impossibilità assoluta di adempiere all'obbligazione tributaria né l'avvenuto ricorso a misure idonee per reperire le somme, per cui il dolo rimane integrato; le doglianze sull'entità della pena e sul diniego delle attenuanti erano generiche e inammissibili; la confisca per equivalente è applicabile nei reati tributari alla luce della continuità normativa e della giurisprudenza consolidata; il reato non era prescritto alla data della sentenza (calcolo termini e sospensioni) e, comunque, la manifesta infondatezza del ricorso avrebbe reso ininfluente ogni sopravvenuta prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della Cassa delle ammende, in via equitativa, di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice rilevante per l'omesso versamento IVA; la Corte ha confermato l'applicazione dichiarando integrato il dolo per l'anno 2012.
art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Capo A e B riguardavano reati ex art. 10-bis per i quali vi è stata assoluzione; la sentenza di appello conteneva un refuso formale richiamante impropriamente tale capo.
artt. 45, 54 cod. pen.
Riferimento alle norme sul dolo e sulla responsabilità: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui non sussisteva causa esimente legata alla crisi di liquidità non adeguatamente provata.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di ammissibilità dell'appello; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibili motivi generici sulla dosimetria, decisione ritenuta legittima in cassazione.
artt. 521 e 546 cod. proc. pen.
Norme sul contenuto della sentenza e sui vizi formali: un errore materiale nella indicazione del capo non ha violato il diritto di difesa se la motivazione è coerente e riferita correttamente al fatto.
art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamata nella discussione sulla prescrizione; la Corte ha calcolato i termini e le sospensioni rilevando che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sulla confisca per equivalente nei reati tributari: la Corte ha ritenuto applicabile la misura, richiamando la continuità normativa con le disposizioni previgenti e la giurisprudenza che ne conferma l'obbligatorietà in caso di condanna.
art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007
Richiamata in connessione con la disciplina della confisca nei reati tributari; la Corte ha ritenuto sussistente continuità con la norma abrogata ma efficace ai fini della misura.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che impone l'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata alla condanna del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata con riferimento al criterio per l'irrogazione, in via equitativa, della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto assente dolo nella determinazione dell'inammissibilità tale da escludere una comminazione più severa.
Massime di principio
- L'onere della prova dell'impossibilità assoluta di adempiere a un'obbligazione tributaria grava sul contribuente: occorre provare sia la non imputabilità della crisi sia che sono state adottate tutte le misure possibili (anche personali) per reperire le risorse necessarie.
- La crisi di impresa o la necessità di garantire la continuità aziendale e il sostentamento dei dipendenti non escludono di per sé il dolo nel reato tributario se non è dimostrata l'inesigibilità dell'obbligazione.
- Refusi formali nella indicazione del capo di imputazione non compromettono il diritto di difesa se la motivazione della sentenza è chiara e riferita al fatto corretto; tali errori possono essere sanati con correzione materiale.
- Le censure generiche, sia in appello sia in cassazione, relative alla quantificazione della pena o al riconoscimento di attenuanti sono facilmente dichiarate inammissibili: è necessario fornire un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito.
- La confisca per equivalente è generalmente applicabile nei reati tributari e la continuità normativa può legittimarne l'applicazione anche in relazione a disposizioni intervenute successivamente ai fatti rilevanti.
- Il calcolo della prescrizione richiede di considerare le sospensioni intervenute nei gradi di giudizio; inoltre una eventuale prescrizione sopravvenuta può essere priva di effetti se il ricorso in cassazione è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
- Per ottenere successo in sede di legittimità è fondamentale allegare e documentare elementi probatori nuovi e specifici: argomentazioni meramente assertive e generiche difficilmente superano il vaglio di ammissibilità e di merito.
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