Sentenza n. 1038/2026 - Catania, Sezione 1
per l’ accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 03.11.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto agrovoltaico di potenza 75,383 MW denominato "AGV RAMACCA" ubicato in Sicilia nel territorio comunale di Ramacca in provincia di Catania, comprendente anche le opere per la connessione alla RTN ricadenti nel comune di Ramacca (CT), pur a fronte della diffida del 30.10.2025 e del sollecito del 19.03.2025; nonché per l’accertamento della natura soprassessoria ovvero in subordine per l’annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica prot. n. 215309 del 14.11.2025, trasmessa alla Società via pec in pari data, con cui è stato comunicato che "la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, anche in relazione all’esito della procedura di competenza del MiC, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale"; per la condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e nota soprassessoria relativi al procedimento di VIA per un impianto agrovoltaico di potenza pari a 75,383 MW
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 3 novembre 2023 un'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrovoltaico denominato AGV RAMACCA e per le opere di connessione alla rete. Dopo la dichiarazione di procedibilità, l'integrazione documentale e la rinnovazione della pubblicazione dell'avviso, la seconda fase di consultazione pubblica si è conclusa il 13 marzo 2025. Nonostante il sollecito del 19 marzo 2025 e la diffida del 30 ottobre 2025, l'amministrazione non ha concluso il procedimento. La nota del 14 novembre 2025 si è limitata a comunicare che la documentazione era stata trasmessa alla Commissione competente e che il provvedimento finale sarebbe stato adottato dopo il completamento dell'istruttoria tecnica e l'acquisizione delle risultanze della procedura di competenza del Ministero della Cultura. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio, la natura soprassessoria della nota e l'obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il giudice ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, derivante dall'art. 2 della l. n. 241/1990 e, specificamente per la VIA, dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. I termini del procedimento di VIA sono perentori ai sensi dell'art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006; il loro superamento, in assenza di un provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento. La nota del 14 novembre 2025 è stata qualificata come soprassessoria, poiché si è limitata a rinviare la decisione al completamento dell'istruttoria senza concludere il procedimento. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del Ministero. Ha ordinato alla Commissione di predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e al Ministero di adottare entro i successivi cento giorni il provvedimento espresso conclusivo, di accoglimento o di diniego, previa acquisizione del concerto dell'Assessorato regionale competente. È stato precisato che, trattandosi di potere discrezionale, il giudizio non incide sul contenuto della decisione amministrativa. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero, con facoltà di delega, cui sono stati assegnati ulteriori termini di trenta e cento giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
Il ricorso avverso il silenzio è esperibile per accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere un procedimento o di provvedere su un'istanza del privato.
Consente, in caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
L'amministrazione deve concludere il procedimento e rispondere anche alle istanze che ritenga irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, purché non pretestuose o abnormi.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
Individua il potere sostitutivo in caso di inerzia; il commissario, quale titolare di tale potere, non ha diritto a un compenso ulteriore in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Rileva nella disciplina dei tempi e delle modalità della procedura di VIA per i progetti considerati.
Costituisce la base normativa dell'istanza di avvio della procedura di VIA presentata dalla società.
Concorre a disciplinare i tempi e le modalità della procedura di VIA.
Disciplina l'adozione del provvedimento di VIA; il comma 7 qualifica come perentori tutti i termini del procedimento.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La perentorietà dei termini rafforza l'obbligo dell'amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento e rende illegittima l'inerzia protratta oltre i termini di legge.
Può operare, secondo il giudice, con riguardo al concerto dell'Assessorato regionale competente.
art. 14, lett. n), Statuto speciale della Regione siciliana
Rileva ai fini della competenza regionale in materia di tutela del paesaggio.
Concorre a fondare l'esercizio regionale delle funzioni paesaggistiche tramite le Soprintendenze regionali.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato o la mancata evasione di un'istanza volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, in presenza di uno specifico obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- L'obbligo di provvedere non deriva soltanto da una disposizione espressa, ma può discendere anche dai principi generali di correttezza, buona amministrazione e tutela dell'affidamento dell'istante, quando questi abbia una legittima aspettativa a conoscere una determinazione espressa dell'amministrazione.
- La pubblica amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, purché essa non sia pretestuosa o abnorme; l'inerzia non può sostituire una decisione espressa.
- Nelle procedure di VIA, il superamento dei termini perentori previsti dal d.lgs. n. 152/2006, senza adozione del provvedimento finale, integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
- Un atto che si limiti a rinviare la decisione al completamento dell'istruttoria o all'acquisizione di ulteriori pareri, senza definire il procedimento, ha natura soprassessoria e non esclude l'illegittimità del silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro termini determinati e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, senza sostituirsi alla discrezionalità amministrativa quanto al contenuto della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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